DPCM 22 gennaio 2013, in tema di detassazione, emanato in attuazione del comma 481 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
Va subito precisato che il decreto non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il DPCM definisce le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, ossia un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10 per cento, da applicarsi sulle “somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”.
L’agevolazione si applica nel limite delle risorse stabilite nel richiamato comma 481 dell'articolo 1 della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), ossia 950 milioni di euro nel 2013.
L’agevolazione trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate, nel medesimo anno 2012, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta, che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.
Quanto alla definizione di “retribuzione di produttività”, l’art. 2 del decreto stabilisce che si intendono ricomprese, anzitutto, le “voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/effìcienza/innovazione.”
Il decreto, per quanto riguarda questa prima “voce retributiva”, sembra richiamare, in sostanza, i contenuti delle disposizioni in materia di sgravio contributivo per i premi di produttività[1], tant’è che, all’art. 3, viene anche introdotto, in analogia a quanto previsto per lo sgravio contributivo, un onere di deposito degli accordi di produttività presso la Direzione territoriale del lavoro, con “allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”.
Naturalmente, sui contenuti di tali adempimenti formali, ma anche sul più complessivo contenuto del decreto, sarà opportuno attendere le necessarie disposizioni di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.
Quanto alla seconda “voce retributiva”, alternativa alla prima, il decreto fa riferimento alle somme:
“erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.”
La complessità delle disposizioni introdotte dal DPCM, in ordine a questa seconda ipotesi, impone un particolare approfondimento, anche a ragione dell’espresso richiamo, nelle premesse, dell’accordo del 21 novembre 2012.
Quel che appare evidente è, comunque, il superamento dell’impostazione adottata per il riconoscimento dell’agevolazione negli anni precedenti.
Ne consegue che, in prima analisi, non sembra adeguata allo scopo della fruizione dell’agevolazione la stipula di patti territoriali come quelli conclusi, negli ultimi anni, sulla base degli avvisi comuni sottoscritti, a livello nazionale, tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil.
Ciò non significa che vada esclusa, a priori, l’opportunità di concludere eventuali intese territoriali, oltre che aziendali, per fruire dell’agevolazione, anche in applicazione dei nuovi criteri.
[1]( cfr. ad es.: Decreto Ministero del lavoro 3 agosto 2011 art. 2 comma 3, lett. b) ovvero Decreto Ministero del lavoro 24 gennaio 2012 art. 2 comma 3, lett. b), che individuano, tra le erogazioni oggetto dell'agevolazione, anche quelle: "correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati").