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Il 6 gennaio, il Gruppo dei Governatori e dei Capi della Supervisione del Comitato di Basilea ha deliberato alcuni interventi di modifica dell'Accordo di Basilea 3. 

In particolare, oggetto della modifica è il liquidity coverage ratio: si tratta del coefficiente per il controllo della liquidità volto ad assicurare che una banca mantenga un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità che possano essere prontamente convertite in contante. Tale requisito deve essere rispettato in modo continuativo.


Il liquidity coverage ratio è dato dal rapporto tra lo Stock di attività liquide di elevata qualità e il Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi e, secondo quanto disposto da Basilea 3, deve essere almeno pari al 100%. In altre parole, l'ammontare di queste attività deve essere pari almeno al fabbisogno di liquidità che potrebbe verificarsi in condizioni di mercato particolarmente instabili e deve consentire alla banca di sopravvivere per un periodo di 30 giorni in tale scenario, entro il quale si presuppone che possano essere intraprese appropriate azioni correttive da parte degli organi aziendali e/o delle autorità di vigilanza, oppure che la banca possa essere sottoposta a un'ordinata liquidazione.


Secondo i tempi di adeguamento ai requisiti di capitale di Basilea 3 fissati nel 2010 - che prevedono un lungo e graduale periodo di adattamento che va dal 2013 al 2019 - il rispetto di tale coefficiente di liquidità è previsto a partire dal 2015.

La recente decisione del Comitato di Basilea non rinvia i tempi per il rispetto di tale indice - che quindi rimane il 2015 - ma riduce in modo significativo il suo ammontare, prevedendo che il liquidity coverage ratio sia pari al 60% invece che al 100%. Resta il termine del 2019 entro il quale tale coefficiente di liquidità dovrà raggiungere il 100% con incrementi annuali del 10%: 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Requisito minimo del Liquidity Coverage Ratio 60% 70% 80% 90% 100%

 

Con lo stesso provvedimento del 6 gennaio, il Comitato di Basilea ha inoltre ampliato la definizione di "attività liquide di elevata qualità", includendo attività precedentemente escluse (ad esempio, i titoli di debito di imprese con rating da A+ a BBB-) che potranno coprire fino al 15% dell'indice, rendendo così più agevole per le banche il raggiungimento del requisito richiesto.

Infine, una importante decisione del Comitato di Basilea riguarda l'applicazione stessa del liquidity coverage ratio. Una volta che l'indice sarà pienamente applicato, la soglia del 100% rappresenterà il livello minimo richiesto in condizioni di normalità. Nei periodi di difficoltà e instabilità dei sistemi bancari le autorità di vigilanza avranno invece totale discrezionalità nell'applicazione dell'indice: le banche potranno utilizzare lo stock di attività liquide di cui dispongono, allentando i requisiti patrimoniali e quindi scendendo, temporaneamente, anche sotto i livelli minimi richiesti.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito della " http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm" Banca per i Regolamenti Internazionali.

Pubblicato in News Confidi AG

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