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L'INPS, con la circolare n. 13 del 28 gennaio 2013, ha fornito una sintesi, per l'anno 2013, delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato.

Pubblichiamo la Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) con le modifiche previste dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (c.d. Legge di stabilità 2013).

DPCM 22 gennaio 2013, in tema di detassazione, emanato in attuazione del comma 481 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Va subito precisato che il decreto non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il DPCM definisce le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, ossia un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10 per cento, da applicarsi sulle “somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”.

L’agevolazione si applica nel limite delle risorse stabilite nel richiamato comma 481 dell'articolo 1 della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), ossia 950 milioni di euro nel 2013.

L’agevolazione trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate, nel medesimo anno 2012, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta, che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.

Quanto alla definizione di “retribuzione di produttività”, l’art. 2 del decreto stabilisce che si intendono ricomprese, anzitutto, le “voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/effìcienza/innovazione.”

Il decreto, per quanto riguarda questa prima “voce retributiva”, sembra richiamare, in sostanza, i contenuti delle disposizioni in materia di sgravio contributivo per i premi di produttività[1], tant’è che, all’art. 3, viene anche introdotto, in analogia a quanto previsto per lo sgravio contributivo, un onere di deposito degli accordi di produttività presso la Direzione territoriale del lavoro, con “allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”.

Naturalmente, sui contenuti di tali adempimenti formali, ma anche sul più complessivo contenuto del decreto, sarà opportuno attendere le necessarie disposizioni di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.

Quanto alla seconda “voce retributiva”, alternativa alla prima, il decreto fa riferimento alle somme:

“erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.”

La complessità delle disposizioni introdotte dal DPCM, in ordine a questa seconda ipotesi, impone un particolare approfondimento, anche a ragione dell’espresso richiamo, nelle premesse, dell’accordo del 21 novembre 2012.

 

Quel che appare evidente è, comunque, il superamento dell’impostazione adottata per il riconoscimento dell’agevolazione negli anni precedenti.

Ne consegue che, in prima analisi, non sembra adeguata allo scopo della fruizione dell’agevolazione la stipula di patti territoriali come quelli conclusi, negli ultimi anni, sulla base degli avvisi comuni sottoscritti, a livello nazionale, tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil.

Ciò non significa che vada esclusa, a priori, l’opportunità di concludere eventuali intese territoriali, oltre che aziendali, per fruire dell’agevolazione, anche in applicazione dei nuovi criteri.

 


 

[1]( cfr. ad es.: Decreto Ministero del lavoro 3 agosto 2011 art. 2 comma 3, lett. b) ovvero Decreto Ministero del lavoro 24 gennaio 2012 art. 2 comma 3, lett. b), che individuano, tra le erogazioni oggetto dell'agevolazione, anche quelle: "correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati").

COMUNICATO STAMPA


L’ANAS FACCIA CHIAREZZA SUL FUTURO DELLA AGRIGENTO-CALTANISSETTA
CANTIERI FERMI DA LUGLIO, CENTINAIA DI OPERAI A CASA, NON SI SA PERCHE’
“VOCI SU PERIZIE DI VARIANTE O SU EVENTUALE ABBANDONO DELL’OPERA”


Palermo, 24 gennaio 2013 – L’Anas faccia chiarezza sul futuro dell’appalto del raddoppio della Ss 640 Agrigento-Caltanissetta, la più importante opera stradale in corso nell’Isola, i cui lavori continuano a restare inspiegabilmente fermi dallo scorso mese di luglio nonostante le ripetute denunce dell’Ance Sicilia.


E’ quanto chiedono ai vertici nazionali della società i componenti del direttivo regionale di Ance Sicilia, Michelangelo Geraci e Giuseppe Sutera, presidenti rispettivamente di Ance Caltanissetta e di Ance Agrigento, rilevando, fra l’altro, che le imprese subappaltatrici attendono ancora pagamenti per oltre 40 milioni di euro nonostante l’Anas abbia erogato all’appaltatore le somme richieste per gli stati di avanzamento.


“L’intero territorio delle due province interessate – scrivono Geraci e Sutera – lamenta il blocco totale dell’economia a causa del prolungato fermo dei cantieri, con le aziende della filiera edile chiuse e centinaia di lavoratori a casa”.


“Esprimiamo – aggiungono i due esponenti di Ance Sicilia - forte preoccupazione a causa di insistenti voci su presunte richieste di perizie di variante che modificherebbero il percorso e aumenterebbero i costi, ma anche su eventuali ipotesi di abbandono dell’opera”.


“Nell’uno o nell’altro caso – concludono Geraci e Sutera – le conseguenze sarebbero gravissime. Nessuno oggi è nelle condizioni di permettersi di fare perdere alla Sicilia quest’unica preziosissima opportunità di lavoro e di sviluppo. E’ per questo che l’Anas ha il dovere, istituzionale e morale, di svelare al più presto come stanno le cose”, tenuto conto, tra l’altro, che l’appalto, secondo le finalità della legge Obiettivo, relativamente alla fase esecutiva con l’introduzione della figura del “Contraente Generale”, si sarebbe dovuto svolgere in tempi e costi certi.

Nota tecnica


Gli aspetti fondamentali di tale soggetto giuridico sono stati definiti dalla Iegge numero 443 del 2001, nella cui ottica il “general contractor” è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabilità economica. Il contraente generale si fa in particolare carico del rischio economico dell'opera, impegnandosi a fornire "un pacchetto finito" a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati contrattualmente; in sostanza, la figura giuridica del “general contractor” è stata concepita quale dominus dell'intera opera ‑ e delle singole fasi del suo concreto venire in essere -, tenuto, in quanto tale, a garantire alla pubblica amministrazione committente l'obbligazione di risultato da esso assunta (tempi, costi e qualità del suo operare), quale aggiudicatario dell'appalto di lavori da realizzare.


Tutto ciò vale anche per l’appalto dei lavori del raddoppio Ss 640 Agrigento-Caltanissetta?

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