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La Regione Sicilia, con la Legge 15 maggio 2013, n. 9, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 maggio 2013 alla Gazzetta Ufficiale Regionale, ha modificato il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi.

In pratica, è stato raddoppiato il numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente, inoltre, la proporzione dipendenti-tirocinanti avviene sommando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con quelli a tempo determinato.

Entrambe le novità sono in palese contrasto con le "Linee guidaimpartite dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 24 gennaio 2013.


Art. 68.
Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi

1. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:
“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:
a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.


Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 Aprile ed il 14 Maggio, del 0,781690 %.

L’INAIL, con circolare n. 23 del 24 aprile 2013, ha fissato al 6,50 l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori e al 6,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.


La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate:


  1. a partire dall’8 maggio 2013


  1. in data anteriore all’8 maggio 2013 a condizione che:


  1. la sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione
  2. la sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 8 maggio o successiva.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/2013, ha fornito le proprie indicazioni amministrative, integrative di quelle già emanate dal Ministero del Lavoro con la propria circolare n. 15/2013. La nota dell’Agenzia delle Entrate fissa alcuni principi che possono così evidenziarsi:


a)      le somme incentivanti già corrisposte alla data del 13 aprile 2013 (data di entrata in vigore del DPCM dopo i 15 giorni di “vacatio”) sulla base di accordi già sottoscritti vanno depositati (se ricorrono i presupposti del DPCM) alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;

b)      l’imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retro agire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell’entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l’elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare n. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via del tutto autonoma la tassazione più favorevole;

c)      l’erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l’obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto  a titolo di IRPEF, con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi;

d)     la detassazione trova applicazione nei confronti dei lavoratori che nell’anno precedente hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro ed il limite massimo su cui è possibile applicare l’aliquota del 10% è pari a 2.500 euro lordi.

   

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