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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 28 del 20 Novembre 2018 ha esaminato la bozza di un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
 
Il decreto modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425. L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
 
In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica. link
 
E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dal Regolamento europeo, attraverso un provvedimento adottato anche a seguito di alcuni reclami.
 
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori – presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.
 
Entrando nel merito del nuovo sistema di e-fatturazione il Garante ha rilevato una serie di criticità. In primo luogo, l’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di “postino” attraverso il sistema di interscambio (SDI) tra gli operatori economici e i contribuenti, archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo. Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Altre criticità derivano dalla scelta dell’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza una richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore.
 
Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.
 
Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.
 
Una preventiva consultazione dell’Autorità, peraltro stabilita dal previgente Codice privacy e dal nuovo Regolamento Ue, avrebbe potuto assicurare fin dalla progettazione l’avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducendo misure tecnico organizzative adeguate in tutta la filiera del trattamento dei dati personali per la fatturazione elettronica.
 
Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.
 
Fonte : Garante Privacy

“Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, il cosiddetto Decreto Dignità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, è intervenuto, in maniera significativa, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sulla somministrazione a termine e sull’indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi ed il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha fornito, unicamente sui contratti a termine e sulla somministrazione, i proprie orientamenti amministrativi i quali hanno raggiunto due risultati: hanno, da un lato, risolto, positivamente alcuni dubbi ma, dall’altro, ne hanno aggiunti diversi con interpretazioni più restrittive della norma legale destinate a creare ulteriori perplessità tra gli operatori.

 

 

Qui il link che riporta all'articolo completo sul sito Generazionevincente.it

Sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 è stato pubblicato il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” .
 
Il decreto.legge è già in vigore da oggi, dovrà essere convertito in legge entro il 22 dicembre 2018 e va ad aggiungersi:
 
 
Le novità contenute nel decreto sono sono numerose e riguardano, tra l’altro:
 
gli strumenti per l’attuazione della “pacificazione fiscale”;
la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica);
l’innovazione del processo tributario;
la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
la disciplina del Gruppo Iva.
Il decreto è suddiviso nei seguenti 3 Capi:
 
Capo I (artt. 1-9) - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
Capo II (artt. 10-16) - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
Capo III (artt. 17-20) - Altre disposizioni fiscali.
 
Nel Capo I relativo all’attuazione della “pace fiscale” sono contenuti le seguenti misure:
 
definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) - possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva
definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto), mediante il pagamento (in un’unica soluzione o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori)
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione - viene varata una nuova “edizione” della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Ue - i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter (previste, però, alcune specifiche ipotesi di deroga)
definizione agevolata delle controversie tributarie - le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia
regolarizzazione a favore dello sport dilettantistico - società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (disciplinata dall’articolo 9 del decreto) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie
definizione agevolata delle imposte di consumo – prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del dovuto (con esclusione di interessi e sanzioni)
dichiarazione integrativa speciale – fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un’imposta sostitutiva. 
 
Nel Capo II relativo alle semplificazioni fiscali sono contenuti le seguenti misure:              
 
sanzioni fatturazione elettronica - per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo
emissione delle fatture – si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura
annotazione delle fatture emesse - in materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;  inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese
registrazione degli acquisti - novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione
detrazione dell’Iva – si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente
giustizia tributaria digitale – si prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019. 
 
Nel Capo III relativo alle altre disposizioni fiscali sono contenuti le seguenti misure:         
 
obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall’articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972); l’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro. Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018
lotteria dei corrispettivi – viene posticipata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi
gruppo Iva – la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai gruppi bancari cooperativi.
 
Fonte : Lavoripubblici.it
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