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Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto 12 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, ha fissato allo 0,8% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.  
 
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, commi 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, in allegato, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997.
L’Inail ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019, con la quale fornisce le prime indicazioni operative circa il differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019.
 
L’articolo 1, comma 1125, della citata legge di bilancio ha disposto che per consentire l’applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all’articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.
 
Pertanto, per l’autoliquidazione 2018/2019:
 
1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per il settore navigazione “Visualizzazione elementi di calcolo”;
 
2. il termine del 28 febbraio 20192 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online“, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate3 e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;
 
3. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
 
4. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.
 
In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:
 
1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
 
2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
 
3° rata: 18 novembre 20195 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
 
Fonte : dplModena
Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI).
 
Ai lavoratori che fruiranno di questo ammortizzatore, dal 1° gennaio 2019, saranno applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale e comunicate al Ministero del lavoro e all’ANPAL.
 
L’operatività della disposizione sarà disciplinata da un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
 
La disposizione è prevista dai commi 251-252-253, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
 
Fonte :dplmodena

In allegato la Bozza del Decreto Legge contenente disposizioni in merito alle pensioni " quaota 100 " ed al reddito di cittadinanza.

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