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Sanzione in caso di pagamento delle retribuzioni in contanti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.
 
L’Ispettorato del Lavoro, in particolare ha evidenziato come la formulazione del precetto lasci intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro. Conseguentemente la determinazione della sanzione non deve tener conto del numero dei lavoratori coinvolti quanto piuttosto, in presenza di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito.
 
Esempio: qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione – calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 – sarà pari a: euro 1666,66 x 3 (mesi) = euro 5.000.
 
Ricordo che la violazione di tale precetto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
 
 
 
CASISTICA MEZZI DI PAGAMENTO
 
Strumenti elettronici
Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” – previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1 – il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
 
Altre modalità di pagamento
In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
– tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
– il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
 
 

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