Incentivo occupazionale per il Mezzogiorno

L’INPS ha diramato la circolare n. 49 del 19 marzo 2018, presentando il nuovo incentivo occupazionale contenuto nel Decreto direttoriale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) n. 2 del 2 gennaio 2018 e fornendo le indicazioni operative per la sua fruizione.
In seguito ha pubblicato alcuni documenti esplicativi dell’incentivo, che abbiamo pubblicato sul nostro sito.
 
 
Datori di lavoro interessati -  possono beneficiare dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati senza rispondere ad un obbligo di legge. Il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.150/2015, in base al quale gli incentivi all’assunzione non spettano se la stessa costituisce
attuazione di un obbligo legale o contrattuale.
 
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ex articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La condizione di disoccupazione varia in base all’età anagrafica del lavoratore al momento dell’assunzione:
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato. 
Se il lavoratore al momento dell’assunzione incentivata ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. 
 
Si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. 
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo; lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
3. Rapporti incentivati
Il bonus Mezzogiorno spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga:
in una regione definita “meno sviluppata” e quindi Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
in una regione definita “in transizione” e quindi Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
 
Qualora la sede di lavoro venga trasferita al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Viceversa, nei casi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione” verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una Regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che ammontano a 200.000.000,00 di euro, importo che, a seguito dell’approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO, potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi (articolo 12, decreto direttoriale n. 2/2018).
 
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto direttoriale n. 2/2018, sono incentivabili le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018).
Non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. 
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
 
4. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
 
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio, che deve però essere comunque goduto entro il 29 febbraio 2020.
 
Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante - Nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione trova applicazione solo durante il periodo formativo. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.
 Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. 
Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.
 
Condizioni di spettanza del beneficio - La circolare Inps ricorda che la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Segnaliamo questi aspetti perché diversi datori di lavoro si sono visti disconoscere il precedente bonus proprio per il mancato rispetto di una o più delle condizioni sopra citate.
1. applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015:
l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lettera a);
2. l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b).
Modalità di esercizio del diritto di precedenza (interpello n. 7/2016): in mancanza di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori;
3. l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un  livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);
4. l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d);
5. l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione di un rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).
 
Compatibilità in materia di aiuti di stato - L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale:
1. l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
2. per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.  
 
Incremento occupazionale netto - Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).
 L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:
dimissioni volontarie;
invalidità`;
pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”: l’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo.
 Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
 
Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile ex art. 1 comma 100 legge di Bilancio 2018 - 
L’articolo 8 del decreto direttoriale n. 2/2018, dando attuazione a quanto già disposto dall’articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017, prevede la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione Mezzogiorno con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018. L’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal primo gennaio 2018, a favore di tutti i datori di lavoro privati, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro– con esclusione dei premi e contributi INAIL – nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani che, al momento dell’assunzione, non abbiano compiuto trent’anni di età (cioè, non abbiano più di 29 anni e 364 giorni).
Solo per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite anagrafico è innalzato a trentacinque anni (cioè 34 anni e 364 giorni). Se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo Occupazione Mezzogiorno, quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – sempre con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro. Pertanto, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione mezzogiorno, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su
base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
 
Adempimenti del datore di lavoro – 
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 prevede la seguente procedura:  
 Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “OMEZ”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione oppure la trasformazione a tempo indeterminato;
la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra quelle per le quali è previsto il finanziamento;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all’occupazione dei giovani disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
se per l’assunzione/trasformazione intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.
 
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
 
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D), rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo, l’INPS interrogherà la banca dati ANPAL per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.  
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018 - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
 
Per quanto riguarda le istruzioni operative di compilazione del flusso UniEmens rimandiamo alla procedura integrale riportata dalla circolare INPS n. 49/2018.
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