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INPS: CIGO Industria ed Edilizia – chiarimenti sul termine di presentazione delle domande Pubblicato il 6 Nov 2017

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4275 del 31 ottobre 2017, con il quale fornisce alcuni chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia.
 
È emerso, dall’esame dei ricorsi sottoposti al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, che, non di rado, le aziende che presentano domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, allorquando l’evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
 
A tal fine si precisa che l’azienda è tenuta a valorizzare l’apposito campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento.
 
Solo avendo a disposizione il predetto dato, è dunque possibile stabilire correttamente il termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.
 
Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo”, la Struttura territoriale competente attiverà la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016, chiedendo all’azienda di fornire il dato mancante.
 
È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo.
 
Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
 
Tale condotta comporta il rigetto della domanda per “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi.
 
Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
 
In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.
 
In allegato il Testo del documento INPS
 

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