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MEF: compensazione delle cartelle di pagamento in favore di titolari di crediti nei confronti della PA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il Decreto 9 agosto 2017 con la compensazione, nell’anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

 

Di seguito il testo del Decreto.

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 agosto 2017
Compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 9-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ,
rubricato «Compensazione di somme iscritte a ruolo» il quale prevede
che: «Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2017 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per
l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel
citato comma 7-bis e' adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in
particolare, l'art. 1, comma 129, il quale prevede che: "Le
disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le
modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, e'
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge»;
Visto l'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2015 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014,
che al comma 1-bis dispone: «Agli articoli 28-quater, comma 1, e
28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle
seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni»;
Visto l'art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che
differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle
esattoriali ai fini della compensabilita' con i crediti certificati;
Visto l'art. 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la
compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore
delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche
professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione
e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012,
qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito
vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli
aventi diritto, nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi
elenchi all'agente della riscossione.»;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in
materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche
amministrazioni;
Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione
dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti
pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di
cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in
particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle
disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in
materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante
«Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», come modificato,
dall'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
dall'art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
dall'art. 9, comma 01, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e,
successivamente, dall'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2016, n. 161 recante
«Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 13 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 recante
«Modalita' di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014,
recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in
favore di imprese e professionisti titolari di crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre 2012, in materia di «Modifiche al decreto 25 giugno 2012,
recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre
2012, n. 256, in materia di «Modifica del decreto 22 maggio 2012,
recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni,
degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.
31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n.
143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali»;

Decreta:

Art. 1

Compensazione nell'anno 2017 delle cartelle esattoriali

1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del
10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle
cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti
della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime
modalita', anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati
agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

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