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Moratoria Mutui PMI: proroga fino a marzo 2013

L’ABI ha deciso di prorogare la moratoria sui mutui delle imprese – “Nuove misure per il credito alle PMI” – fino al 31 marzo 2013 a causa della crisi economica che continua ad imperversare: entro tale data pertanto sarà ancora possibile presentare domanda per sospendere le rate di mutui, finanziamenti e leasing per un intero anno, allungare prestiti immobiliari, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, ottenere finanziamenti finalizzati all’aumento di mezzi propri.

 

Entro marzo, ABI e Associazioni d’impresa si impegnano a definire nuove misure per
sostenere finanziariamente le piccole e medie imprese e nuove iniziative per migliorare  la trasparenza nelle relazioni tra banche e imprese.

 

Una decisione che concede agli imprenditori una boccata d’ossigeno ma conferma anche il perdurare della  congiuntura dalla quale l’Italia fatica a risollevarsi: nei primi tre mesi di operatività hanno richiesto la sospensione delle rate oltre 50mila PMI, per un totale di 17,3 miliardi di euro di debiti congelati e 2,5 miliardi di euro di liquidità.

Innanzi tutto l’ABI chiarisce che l’accordo per la moratoria dei debiti riguarda le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria appartenenti a qualsiasi settore, comprese le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le ditte individuali e i professionisti (se il prestito è richiesto ai fini dell’attività lavorativa).

Condizione necessaria per l’accesso all’iniziativa è che l’impresa sia fondamentalmente sana, quindi con “adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa” e di non aver accumulato rate scadute, non pagate o pagate solo parzialmente da oltre 90 giorni.

La sospensione delle rate può avvenire per un periodo massimo di 12 mesi sulle quote capitali delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ovvero dei mutui di durata originaria superiore ai 18 mesi. Rientrano nell’iniziativa anche le operazioni di leasing che beneficino di agevolazioni pubbliche.

Come per l’Avviso comune, rientrano nell’accordo le operazioni di mutuo, ipotecari e non, che prevedano un piano di ammortamento e che non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine. Restano invece esclusi i conti correnti ipotecari.

Ovviamente, il mutuo doveva risultare già in essere alla data di stipula dell’accordo (28 febbraio 2012) e l’impresa richiedente non deve aver usufruito precedentemente della moratoria ABI relativa all’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, ma può richiedere l’allungamento del mutuo chi ha aderito all’Accordo Comune. Può usufruirne inoltre l’impresa che abbia giovato di una sospensione analoga concessa discrezionalmente dalla banca.

In questi casi, chiarisce l’ABI, “l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione.

Le domande di allungamento di mutui che al 31 dicembre 2012 dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013”.

 

 

 



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