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Min.Lavoro: Prospetto Informativo Legge 68/1999 entro il 31 gennaio

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999, la scadenza per inviare il Prospetto Informativo della situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2014, è il 31 gennaio 2015.
 
A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n.101/2013, convertito dalla Legge n.125/2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito le modalità di compilazione del Prospetto Informativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni con la Nota operativa del 30 dicembre 2014. 
 
 
Il Prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. 
La finalità è quella di condividere con l’Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
 
L'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge. 
 
Gli standard tecnici aggiornati sono quelli entrati in vigore con il Decreto Direttoriale 17 settembre 2013 n.345 e sono illustrati nella Nota MLPS 12 dicembre 2013 - Prot.39/0016522.
 
Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

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