L’INPS ha emanato il messaggio n. 3031 del 7 agosto 2019, con il quale comunica che l’Istituto ha completato le elaborazioni massive delle domande di riconoscimento dell’incentivo e che il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell’istanza ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019) – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Il termine decadenziale di 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell’istanza per la conferma della prenotazione vale anche per le richieste che perverranno nei giorni successivi all’elaborazione cumulativa.
Al riguardo, l’Istituto rende noto che, al fine di agevolare i datori di lavoro nel recupero delle somme spettanti, sono stati prorogati i termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”.
Pertanto, a parziale modifica delle indicazioni operative già fornite nel paragrafo 12 della circolare n. 102/2019, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> potrà essere indicato l’importo del bonus relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Tali importi saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” con i codici di recupero “L519” e “L521”.
La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza ottobre 2019.
L’INPS evidenzia che anche per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica e autorizzati a fruire dell’agevolazione, il recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a luglio 2019 potrà essere effettuato valorizzando gli elementi <AnnoRif>, <MeseRif> e <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> fino al flusso di denuncia con competenza ottobre 2019.