Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vincenzo SIRACUSA
Vice Presidente
Pierangela GRACEFFA
Consiglieri
Giuseppe ARNONE
Tommaso SCIARA
Antonio MANCUSO
Angelo SCIABICA
Carmelo SALAMONE
Fabio IACOPELLI
Collegio Sindacale
Alessandro SAITO - Presidente
Francesco CALLEA - Componente
Giuseppe DE VITIS - Componente
Revisore dei Conti
Claudia RESTIVO
Organigramma
Francesco MOSSUTO - Direttore
Giuseppe MARCHETTA - Email :
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Statuto NUOVO TESTO COORDINATO E AGGIORNATO DELLO STATUTO DELLA CONFIDI CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - SOC.COOP. PER AZIONI.
ART.1) Promosso dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e dall'Unione degli Industriali ed Artigiani della Provincia di Agrigento, è costituita con sede in Agrigento, presso l'Unione degli Industriali ed Artigiani della Provincia di Agrigento, Via Artemide n.3, la Società Cooperativa per Azioni denominata "CONFIDI- CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", in sigla CONFIDI Soc.Coop. per Azioni. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione trasferire gli uffici nella sede ritenuta più idonea. ART.2) La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, ferma rimanendo la loro responsabilità per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno della scadenza. ART.3) La società che si ispira ai principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone: - di assistere i propri soci per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, mediante l'attività di garanzia collettiva dei fidi, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.Pertanto la società svolgerà esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nel caso ne ricorrano i requisiti, la società, potrà svolgere le attività previste dall'art 155, comma 4 quater e 4 quinquies del t.u.b. e successive modifiche ed integrazioni.In tal caso è possibile che la società svolga attività con i terzi nei limiti dell'art. 155 comma 4 – quater e 4 quinques (art. 2521 CC) e successive modifiche ed integrazioni, e comunque quella di garanzia collettiva dei fidi. La Società dunque agevolerà tra l'altro i soci:
a) nell'accesso al credito d'esercizio ed a medio e lungo termine, nelle operazioni finanziarie di cessione di credito commerciale, nelle operazioni di locazione finanziaria, nelle operazioni di consolidamento dei debiti a breve di capitalizzazione e di ricapitalizzazione: b) l'attività di informazione,di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A questo fine la società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali previsti nello statuto, purchè tendenti alla realizzazione degli scopi sociali. Potranno essere accettate fidejussioni e numerario da parte di terzi, da utilizzare insieme alle fidejussioni prestate dai soci. I fondi della società potranno essere investiti in titoli. In particolare la società procederà secondo le modalità indicate nel presente statuto: A) alla stipula di una o più convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Società, Assicurazioni ed Istituti di Credito in genere; B) alla costituzione di uno o più fondi rischi anche separati; C) alla determinazione delle modalità per l'impiego delle fidejussioni che i soci ed i terzi si sono impegnati a concedere.La Società potrà effettuare operazioni in cogaranzia e/o controgaranzia nei imiti della normativa tempo per tempo vigente anche aderendo a società/ consorzi, società consortili o cooperative di garanzia fidi di secondo grado.Concorrere alla costituzione e/o partecipare a Fondi interconsortili di garanzia e ad Associazioni, consorzi e società in genere. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere qualsiasi operazione volta alla acquisizione di agevolazioni finanziarie derivanti da leggi regionali, nazionali o comunitarie, assumere interessenze, quote e partecipazioni in società e consorzi, prestare avalli fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, di qualsiasi genere e natura, di qualsiasi importo e periodo di tempo ed in generale compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, anche non garantite, ad esso scopo sociale direttamente o indirettamente connesse, ivi inclusa l'anticipazione, l'acquisto e la riscossione di crediti per conto terzi. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituti presso il finanziatore delle imprese socie. ART.4) I l numero dei soci non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.Possono essere soci ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 326/03, le Piccole e Medie Imprese Industriali, Commerciali, Turistiche e di Servizi, le Imprese Artigiane e Agricole come definite dalla disciplina comunitaria. Al Confidi possono partecipare imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle Piccole e Medie Imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità di Imprese Socie. In particolare per tutte le Piccole e medie Imprese, di qualunque settore, con sede legale e/o operanti nella provincia di Agrigento e/o nel territorio della Regione Siciliana che usufruiscono delle agevolazioni della Regione Siciliana, si fa riferimento per i soci a quanto previsto dalla normativa di riferimento regionale, nonché a tutta la normativa tempo per tempo vigente. ART.5) La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta di decidere in merito. La deliberazione d'ammissione, deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci e comunicata all'interessato. Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può subordinare l'ammissione a socio alla concessione della garanzia sulle linee di credito.
ART.6) L'ammissione al Consorzio comporta per ciascuna impresa i seguenti obblighi: a) di sottoscrivere una azione di partecipazione al capitale sociale di euro 516 (cinquecentosedici); b) di concorrere alla costituzione del Fondo Rischi versando un importo di almeno euro 516,46 (cinquecentosedicivirgolaquarantasei); c) di rilasciare una fidejussione il cui ammontare è non inferiore all'importo di cui al punto b) del presente articolo e con le modalità che verranno disciplinate dal regolamento a copertura della garanzia collettiva prestata tramite il Consorzio per le operazioni garantite alle imprese consorziate; La quota a carico dell'impresa beneficiaria sarà, pari al 50%, dell'importo unitario del monte garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della Fidejussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni regionali, si fa riferimento alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; d)- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della società specialmente col partecipare all'assemblea e con favorire in ogni modo gli interessi sociali; e) rimborsare la cooperativa per i danni e delle perdite subite imputabili al socio; f) reintegrare le garanzie venute meno nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione qualora i "Fondi Rischi" subiscano diminuzioni. Effettuare i versamenti da destinare ai Fondi Rischi del Confidi e/o consorzio fidi di secondo grado e concedere fidejussioni in favore del Confidi e/o del Consorzio Fidi di secondo grado in relazione ad ogni fido e/o finanziamento accordato in proprio favore non inferiore all'ammontare minimo indicato nelle convenzioni stipulate con gli Enti finanziatori presso i quali vengono attivate le linee di credito, tenuto conto delle disposizioni statutarie e di eventuali disposizioni legislative. I nuovi soci sono tenuti ad effettuare all'atto dell'ammissione, oltre al versamento delle quote di cui ai punti a) e b), il versamento di un importo che sarà annualmente fissato, in relazione alle riserve patrimoniali esistenti, dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. La responsabilità dei soci per i debiti sociali è limitata alla quota sociale, salvo il rilascio delle fidejussioni ed i conferimenti a Fondo Rischi, come previsti dallo statuto.
ART.7) I soci hanno diritto: a)dipartecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali; b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dalle deliberazioni sociali; c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o desideri riferentesi alla gestione sociale. ART.8) la perdita della qualità di socio ha luogo in seguito a recesso, a esclusione o morte del socio; essa deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli Amministratori. Il recesso è consentito al socio che nel corso di due esercizi consecutivi abbia avuto negato, ad opera della società ovvero degli istituti di credito convenzionati, i finanziamenti richiesti nell'ambito applicativo delle convenzioni o della legislazione regionale. Il recesso non può essere parziale. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione con raccomandata o presentare personalmente al Consiglio di Amministrazione la relativa dichiarazione scritta. La domanda di recesso deve essere esaminata dagli Amministratori entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso gli Amministratori devono darne comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi dall'art. 2532 CC.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli Amministratori. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto quando saranno andate a buon fine le obbligazioni esistenti della società al momento dell'accoglimento del recesso per i rapporti sociali. Il socio recedente ha diritto solo al rimborso della quota di capitale sociale versato. In ogni caso il socio recedente non può ritirare la quota sottoscritta per capitale sociale e non può essere liberato dalla responsabilità solidale come sopra prevista se non dopo che saranno andati a buon fine le obbligazioni contratte dalla società, sia pure a titolo di fidejussione, prima dell'inizio del termine di efficacia del recesso.
ART.9) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che venga meno agli obblighi derivanti dallo statuto o dalle deliberazioni sociali o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla società oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione, ovvero sia inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico. Il provvedimento del Consiglio deve essere comunicato per iscritto all'interessato. Avverso la deliberazioni di esclusione, il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 CC.Il provvedimento di esclusione deve essere adottato anche nei confronti dell'impresa dichiarata fallita o ammessa alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrazione controllata.
ART.10) Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio la liquidazione dell'importo versato a titolo di capitale sociale in un importo mai superiore al versato, ed escluso ogni diritto o pretesa del socio e dei di lui eredi sul patrimonio sociale comunque esistente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.
ART.11) Gli Enti promotori assumeranno nei confronti del Consorzio gli impegni, per ciascuno, sottoindicati; a) Camera di Commercio di Agrigento-Contributo al Consorzio per integrare l'ammontare dei fondi rischi fino alla concorrenza del 20% oltre ad un ulteriore contributo annuale che sarà determinato dalla Giunta Camerale per le spese di funzionamento; b) Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento-Contributo al Consorzio per il fondo rischi nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo dell'Unione predetta. Gli Enti promotori suddetti non assumono la veste di soci.
ART.12) Possono partecipare al Consorzio assumendo la veste di sostenitori, Società ed Enti, Istituti di credito, associazioni ed aziende che pur non fruendo dei servizi del Consorzio concorrono al conseguimento delle sue finalità. Gli enti sostenitori non assumono la veste di soci. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni. Essi non diventano soci ne fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della società con le modalità indicate nel presente Statuto purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea
ART.13) Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di euro 5,16; b) dalla riserva ordinaria; c) dalla riserva straordinaria; d) dai versamenti effettuati dai soci per la costituzione del Fondo Rischi; 1) dal fondo Rischi indivisibile alimentato dalle somme versate dai soci ai sensi dell'art.6 lettera b): - 2) dagli utili di gestione da destinare obbligatoriamente a tale Fondo; - 3) dalle somme da chiunque versate a titolo di contributo a Fondo Rischi.
ART.14) Il capitale sociale è costituito dalle quote di partecipazione dei soci del valore nominale di euro 516 (cinquecentosedici) ; con la responsabilità solidale e sussidiaria di cui al precedente art.6) Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Ciascun socio potrà essere titolare di azioni il cui valore complessivo non superi i limiti indicati dalla legge. Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, ne essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Società. Alle quote non può in nessun caso essere corrisposto dividendi o interessi, così pure all'importo versato per la costituzione dei Fondi Rischi.
ART.15) I Fondi non possono in nessun caso essere distribuiti ai soci nè‚ durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
ART.16) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Le disponibilità di denaro sono depositate presso gli istituti di credito scelti dal Consiglio di Amministrazione. I versamenti in numerario per il Fondo Rischi effettuati dai Soci nonchè quelli effettuati da Enti ed associazioni, affluiscono nei conti vincolati per il Fondo Rischi stesso. I pagamenti sonoeffettuati mediante assegni di conto corrente firmati dal Presidente.
ART.17) Le accertate eventuali insolvenze da parte delle imprese socie vengono coperte dal Consorzio nei limiti della garanzia concessa mediante prelievi dal Fondo Rischi. Nel caso di insufficienza di tale fondo, la parte residua rimasta scoperta viene prelevata dal monte delle fidejussioni, ripartendo l'onere pro quota fra tutti i fidejussori in misura proporzionale all'ammontare delle singole fidejussioni. Gli esborsi che il fidejussore effettua sono portati in diminuzione della garanzia individualmente prestata, che resta in vita per la differenza sino al termine di durata del Consorzio. In caso di proroga del termine di durata, le imprese consorziate che hanno rinnovato l'adesione sono tenute a ripristinare la garanzia fidejussoria sino all'importo originario o sino a quello fissato dall'assemblea.
ART.18) Il fondo rischi è costituito con i contributi degli Enti promotori, con le quote di sottoscrizione e quelle all'uopo versate dai soci, con la integrazione da parte della Regione nei limiti previsti dalla normativa regionale e di riferimento tempo per tempo vigente, con gli eventuali contributi da parte di Enti pubblici, associazioni, istituti di credito, aziende etc., e con le somme destinate a tale fondo dalla cooperativa. Affluiranno integralmente ai fondi Rischi, gli interessi maturati sui Fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.
ART.19) L'importo unitario dei finanziamenti a breve garantibili a ciascun socio, deliberati dagli organi sociali, non potrà essere superiore a venti volte l'ammontare della fideiussione e del concorso a fondo rischi prestato da ciascuna azienda, e della eventuale quota parte delle Fidejussioni e dei contributi a Fondo Rischi prestati da Enti Pubblici e privati, istituzioni, associazioni ed aziende, in proporzione al loro apporto. Per le operazioni tipologicamente diverse (ad esempio medio lungo termine, factoring, consolidamento etc.) il predetto moltiplicatore non potrà essere superiore a trenta volte. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni regionali l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal Confidi a ciascun socio non potrà essere superiore al limite massimo fissato dalla normativa in vigore al momento della concessione dei fidi e/o finanziamenti. Analogamente le garanzie concesse non potranno superare il limite previsto dalla normativa vigente Tutti i limiti di affidamento e di garanzia , si devono comunque intendere non superiori ai limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il totale dei finanziamenti garantiti sarà non superiore a venti volte il totale del fondo rischi e delle fideiussioni di cui dispone la società per le operazioni a breve termine, e non superiore a trenta volte per le operazioni tipologicamente diverse, come ad esempio, medio lungo termine, etc. I limiti dei finanziamenti e/o delle garanzie sopra individuati, non si applicano ai soci che non usufruiscono delle agevolazioni di legge regionali nazionali e comunitarie. Per la parte eccedente, i predetti limiti e /o per le aziende avente sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale, sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.
ART.20) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito, in tali convenzioni non potrà essere previsto a carico della società, un rischio superiore all'80% per ogni singolo finanziamento garantito. In particolare la misura massima della garanzia prestata sia dal Confidi che dal Consorzio fidi di secondo grado, non può superare l'80% (ottanta per cento) dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia rimanendo la restante quota di rischio a carico dell'istituto finanziatore. Leconvenzioni dovranno essere informate ai seguenti principi: a) il socio che intende ottenere il fido alle condizioni concordate nella convenzione, dovrà rivolgersi al consorzio il quale provvederà ad inoltrare all'azienda di credito la relativa domanda eventualmente corredata dalle proprie osservazioni; b) all'inoltro e alla definitiva ed insindacabile approvazione della domanda di concessione dei fidi provvederà il Consiglio di Amministrazione; c) la società a garanzia dei fidi concessi ai propri soci provvederà a raccogliere a favore della banca convenzionata le fidejussioni alle quali si sono impegnati i soci stessi ed i terzi e costituirà in cauzione presso la banca i fondi rischi; d) la convenzione fisserà le modalità per la concessione delle fidejussioni da parte dei soci, la loro durata o eventualmente le modalità di recesso; e) la convenzione conclusa con la banca dovrà avere una durata limitata altrimenti dovrà prevedere il diritto di recesso a favore della società cooperativa; F) Il limite globale dei finanziamenti sarà non superiore a 20 volte l'ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie e dei Fondi Rischi di cui dispone la Società per i crediti a breve. Per le operazioni tipologicamente diverse quali ad esempio medio termine, il limite globale sarà non superiore a trenta volte. g) la convenzione potrà prevedere l'addebito di una commissione a carico dei soci che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ed accreditata direttamente dalle banche nei conti della Cooperativa. La commissione sarà calcolata seguendo i procedimenti tecnico contabili applicati per calcolo degli interessi. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche prevedere l'addebito di ulteriori commissioni. La qualifica di socio comporta l'autorizzazione per il Consiglio di Amministrazione di operare per la suddetta operazione direttamente sui conti garantiti nei confronti degli istituti convenzionati, i quali sono autorizzati ad effettuare le operazioni richieste . Al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 C.C. è delegato il potere di aumentare il Capitale Sociale entro il termine previsto dall'art. 13 Legge 326/03 almeno per l'importo ivi indicato. Il CDA potrà modificare lo Statuto limitatamente agli adeguamenti legislativi che si dovessero rendere di volta in volta necessari.
ART.21) Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) ilConsiglio di Amministrazione; c) il Comitato Tecnico; d) il Collegio dei Sindaci;
ART.22)L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all'Assemblea ordinaria : - eleggere le cariche sociali; approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili; - fissare l'ammontare del versamento che i nuovi soci sono tenuti ad effettuare a norma dell'art.6; - approvare eventuali regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione; - deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame con regolare Ordine del Giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata daalmeno un quinto dei soci. Sono riservate all'Assemblea Straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonchè la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
ART.23) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e non più tardi del 30 aprile: quando particolari esigenze lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro sei mesi ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno unquinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. La convocazione avviene mediante le modalità previste dall'art.2366 del Codice Civile ovvero a mezzo raccomandata, fax,telegramma , posta elettronica, almeno 8 giorni prima dalla data fissata.
ART.24) L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza dei votanti, salvo nei casi i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un sesto di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
ART.25) Ogni socio ha un voto. Se i soci sono persone giuridiche o società essi sono rappresentati all'Assemblea dai legali rappresentanti o da persone da essi delegate per iscritto purchè‚ soci. Il socio che per giustificato motivo è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Un socio può rappresentare, per delega, non più di tre soci. La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori, nè ai dipendenti della società. Le deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate negli atti. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si procede per appello nominale o per scrutinio segreto. Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per acclamazione.
ART.26) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richieda l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. Su proposta del Presidente, l'assemblea designa fra i presenti, quando è necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori qualora richiesti. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.
ART. 27) Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri,di cui sette eletti dall'assemblea fra i propri soci, uno designato dall'Unione degli Industriali ed Artigiani della provincia di Agrigento ed uno designato dalla Camera di Commercio della Provincia di Agrigento.Tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Gli amministratori non possono cumulare più di n. 15 cariche.Il Consiglio di Amministrazione composto come sopra elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente . Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione del Presidente e del Vice Presidente sono gratuite spettando solo un gettone di presenza proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Il Consigliere di nomina assembleare che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive viene considerato dimissionario e viene sostituito nelle forme di cui all'art.2386 Codice Civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni.
ART.28) Nel caso si renda vacante nel corso dell'esercizio un posto nel Consiglio di Amministrazione, questo con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, potrà surrogare il mancante fino alla prossima Assemblea, che provvederà in maniera definitiva. Ove però il Consiglio perdesse per qualsiasi causa, più di tre membri eletti dovrà convocarsi entro trenta giorni l'Assemblea per procedere a nuova elezione.
ART.29) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente statuto o dalla legge non siano riservati all'Assemblea a ad altri organi sociali. Spetta particolarmente al Consiglio di Amministrazione: - deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; - convocare l'Assemblea e fissare l'Ordine del Giorno; - nominare il Comitato Tecnico; - formulare i regolamenti interni; - nominare e revocare nel caso di assunzioni gli impiegati e fissare la retribuzione; - compilare il bilancio e relativo conto perdite e profitti; - stipulare le convenzioni per i fidi con le Banche, con i limiti indicati nell'art.20): -deliberare sulle domande di richiesta fido bancario in conformità alle convenzioni; - concedere le fidejussioni a garanzia dei fidi bancari a favore degli associati; - deliberare sulla destinazione dell'intero patrimonio sociale ovvero di una parte di esso non inferiore all'80%; alla costituzione di uno o più fondi rischi da depositare presso gli istituti di credito convenzionati, a garanzia dei finanziamenti che verranno concessi ai soci; - gestire i fondi rischi, deliberando sulle relative forme di integrazione ed in genere su tutte le operazioni che li concernano; - gestire i monti fidejussori, deliberando sulladestinazione agli istituti di credito delle fidejussioni rilasciate dai soci e da terzi nonchè su ogni altra questione relativa.
ART.30) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta su invito del Presidente, o di chi lo sostituisce, almeno una volta al mese, nonchè tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o da due sindaci. Esso delibera validamente con la presenza di almeno cinque membri, compreso il Presidente o suo sostituto ed a maggioranza di voti.
ART.31) Il Comitato Tecnico è composto da sette membri. Di esso fanno parte: il Presidente del Consiglio di Amministrazione,o, in sua assenza il Vice Presidente; - il rappresentante dell'Unione degli Industriali in seno al Consiglio di Amministrazione; cinque membri del Consiglio di Amministrazione scelti fra gli eletti dallo stesso. Le cariche di membro del Comitato Tecnico sono gratuite, spettando solo il rimborso delle spese sostenute in occasione dei compiti svolti a favore del Consorzio. Nel caso che vengono stipulate convenzioni con diversi istituti di credito, ciascuno di questi designerà il proprio rappresentante che verrà chiamato ad integrare il Comitato quando dovrà deliberarsi su questioni interessantil'istituto rappresentato. I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi. In caso di cessazione della carica di membri del Comitato durante il triennio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati i membri cessati; i nuovi membri decadono assieme agli altri membri al termine del triennio. Nell'esame delledomande di concessione della garanzia sui fidi il Comitato è integrato da un membro designato dall'istituto di credito presso il quale è in corso la domanda di finanziamento. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità di voti e semprechè‚ non sia richiesta una deliberazione all'unanimità prevarrà il voto del Presidente. Per l'espressione del voto non sono ammesse deleghe. Al Comitato Tecnico spetta di: a) esprimere parere al Consiglio di Amministrazione sulle domande di concessione della garanzia del Consorzio per i fidi bancari richiesti dalle imprese consorziate; b) esprimere parere al Consiglio di Amministrazione sulle domande di ammissione delle imprese al Consorzio, nonchè sulle domande di scioglimento del rapporto consorziale; c) pronunciarsi sulle altre questioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione.
ART.32) Il Collegio Sindacale è composto da due membri effettivi, da due supplenti tutti eletti dall'Assemblea che ne designa il Presidente, e da un terzo membro effettivo che verrà designato dall'Amministrazione Regionale Siciliana, e nominato secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigente. Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado. I Sindaci durano in carica un triennio, sono rieleggibili ed hanno diritto al gettone di presenza di cui all'Art.27==.
ART.33) Il Collegio Sindacale deve controllare l'Amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza delbilancio e del conto profitti e perdite alle risultanza dei libri e delle scritture contabili, l'esatta valutazione del patrimonio sociale. I Sindaci possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e devonoassistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza ed essere trascritte nell'apposito libro, nel quale dovendosi pure far costataregli accertamenti eseguiti. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale
ART.34) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs n° 5/03, nominati con le modalità appresso indicate salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie da Amministratori, liquidatori o Sindaci o nei loro confronti. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, nonché agli Enti sostenitori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte di nuovi soci. La presente clausola non si applica alle azioni di cognizioni monitorie esecutive relative al pagamento delle quote e delle somme dovute dai soci alla cooperativa a qualunque titolo, sulla base delle previsioni del presente statuto e delle deliberazioni sociali. Gli arbitri sono in numero di: uno per le controversie di valore inferiore a 50 mila euro. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; tre per le altre controversie. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e nominati dal Presidente del Tribunale di Agrigento il quale, designa il Presidente del Collegio nel caso di cui al punto b. La domanda di arbitrato anche quando riguarda i rapporti tra i soci è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del Dgls n° 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 d.lgs.n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs n. 5 /03, nel caso sia necessario disporre una ctu, o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
ART.35) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza attiva della società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi grado di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella applicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.
ART.36) I servizi di Segreteria sono assicurati da funzionari scelti dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario del Consorzio svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico e degli altri organi, ed è responsabile del regolare funzionamento dei servizi di segreteria e sovraintende il personale.
ART.37) Foro competente, per ogni controversia, viene nominato quello di Agrigento.
ART.38) Il Bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere compilato e depositato a disposizione dei soci presso i locali sociali almeno trenta giorni prima dell'Assemblea ordinaria. Gli utili netti di esercizio verranno assegnati alla riserva indivisibile di cui all'art.13). Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nelle misure e con le modalità previste dalla legge. Se aderente ad un Fondo Interconsortile di Garanzia la Società provvederà al versamento di quanto stabilito per legge al predetto Fondo ovvero nella misura stabilita dalla Società del Fondo Interconsortile di Garanzia. Si fa comunque riferimento alla legislazione Nazionale vigente tempo per tempo. Le eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno essere coperte utilizzando le riserve di cui all'art.13. Copia del Bilancio dell'esercizio precedente , completo delle Relazioni ed attestazioni di legge, dovrà essere trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso all'Assessorato Regionale all'Industria, e nell'ipotesi in cui siano avviati i rispettivi rapporti, agli Assessorati Regionali con i quali il Confidi operi ai sensi delle vigenti normative regionali di settore. Entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Industria , e nell'ipotesi in cui si siano avviati i rispettivi rapporti, anche agli Assessorati Regionali con i quali il Confidi operi ai sensi delle vigenti normative regionali di settore, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente. Per gli adempimenti richiesti si fa comunque riferimento ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di legge regionale a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. La società non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie,neppure in caso di scioglimento della cooperativa ovvero di recesso,decadenza, esclusione o morte del socio. Le riserve ed i Fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci ne durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.
ART.39) Nel caso di modifica dello Statuto lo stesso sarà sottoposto a verifica da parte dell'Amministrazione Regionale per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 L.R. 21/09/05 n° 11 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. ART.40) In caso di scioglimento o cessazione della Società dovrà devolversi al Fondo di Garanzia Regionale quanto residua dalla liquidazione del Fondo Rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione. In caso di scioglimento il residuo patrimonio sociale sarà devoluto ai Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 59/92 ed eventuali successive modificazioni, ovvero ai Fondi Interconsortili di garanzia, salvo diverse successive disposizioni di Legge. ART.41) Per quanto altro non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle cooperative, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente statuto e dalla attinente normativa regionale e nazionale in materia vigente, tempo per tempo, tra cui l'art 13 della Legge n° 326/03 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni. Per quanto non ancora previsto trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dal Codice Civile
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