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ART.32) Il Collegio Sindacale è composto da due membri effettivi, da due supplenti tutti eletti dall'Assemblea che ne designa il Presidente, e da un terzo membro effettivo che verrà designato dall'Amministrazione Regionale Siciliana, e nominato secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigente. Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado. I Sindaci durano in carica un triennio, sono rieleggibili ed hanno diritto al gettone di presenza di cui all'Art.27==.
ART.33) Il Collegio Sindacale deve controllare l'Amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza delbilancio e del conto profitti e perdite alle risultanza dei libri e delle scritture contabili, l'esatta valutazione del patrimonio sociale. I Sindaci possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e devonoassistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza ed essere trascritte nell'apposito libro, nel quale dovendosi pure far costataregli accertamenti eseguiti. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale
ART.34) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs n° 5/03, nominati con le modalità appresso indicate salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie da Amministratori, liquidatori o Sindaci o nei loro confronti. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, nonché agli Enti sostenitori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte di nuovi soci. La presente clausola non si applica alle azioni di cognizioni monitorie esecutive relative al pagamento delle quote e delle somme dovute dai soci alla cooperativa a qualunque titolo, sulla base delle previsioni del presente statuto e delle deliberazioni sociali. Gli arbitri sono in numero di: uno per le controversie di valore inferiore a 50 mila euro. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; tre per le altre controversie. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e nominati dal Presidente del Tribunale di Agrigento il quale, designa il Presidente del Collegio nel caso di cui al punto b. La domanda di arbitrato anche quando riguarda i rapporti tra i soci è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del Dgls n° 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 d.lgs.n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs n. 5 /03, nel caso sia necessario disporre una ctu, o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
ART.35) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza attiva della società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi grado di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella applicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.
ART.36) I servizi di Segreteria sono assicurati da funzionari scelti dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario del Consorzio svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico e degli altri organi, ed è responsabile del regolare funzionamento dei servizi di segreteria e sovraintende il personale.
ART.37) Foro competente, per ogni controversia, viene nominato quello di Agrigento.
ART.38) Il Bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere compilato e depositato a disposizione dei soci presso i locali sociali almeno trenta giorni prima dell'Assemblea ordinaria. Gli utili netti di esercizio verranno assegnati alla riserva indivisibile di cui all'art.13). Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nelle misure e con le modalità previste dalla legge. Se aderente ad un Fondo Interconsortile di Garanzia la Società provvederà al versamento di quanto stabilito per legge al predetto Fondo ovvero nella misura stabilita dalla Società del Fondo Interconsortile di Garanzia. Si fa comunque riferimento alla legislazione Nazionale vigente tempo per tempo. Le eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno essere coperte utilizzando le riserve di cui all'art.13. Copia del Bilancio dell'esercizio precedente , completo delle Relazioni ed attestazioni di legge, dovrà essere trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso all'Assessorato Regionale all'Industria, e nell'ipotesi in cui siano avviati i rispettivi rapporti, agli Assessorati Regionali con i quali il Confidi operi ai sensi delle vigenti normative regionali di settore. Entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Industria , e nell'ipotesi in cui si siano avviati i rispettivi rapporti, anche agli Assessorati Regionali con i quali il Confidi operi ai sensi delle vigenti normative regionali di settore, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente. Per gli adempimenti richiesti si fa comunque riferimento ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di legge regionale a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. La società non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie,neppure in caso di scioglimento della cooperativa ovvero di recesso,decadenza, esclusione o morte del socio. Le riserve ed i Fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci ne durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.
ART.39) Nel caso di modifica dello Statuto lo stesso sarà sottoposto a verifica da parte dell'Amministrazione Regionale per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 L.R. 21/09/05 n° 11 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. ART.40) In caso di scioglimento o cessazione della Società dovrà devolversi al Fondo di Garanzia Regionale quanto residua dalla liquidazione del Fondo Rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione. In caso di scioglimento il residuo patrimonio sociale sarà devoluto ai Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 59/92 ed eventuali successive modificazioni, ovvero ai Fondi Interconsortili di garanzia, salvo diverse successive disposizioni di Legge. ART.41) Per quanto altro non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle cooperative, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente statuto e dalla attinente normativa regionale e nazionale in materia vigente, tempo per tempo, tra cui l'art 13 della Legge n° 326/03 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni. Per quanto non ancora previsto trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dal Codice Civile
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