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Organigramma e Statuto - Pagina 4 PDF Stampa E-mail
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Organigramma e Statuto
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ART.25) Ogni socio ha un voto. Se i soci sono persone giuridiche o società essi sono rappresentati all'Assemblea dai legali rappresentanti o da persone da essi delegate per iscritto purchè‚ soci. Il socio che per giustificato motivo è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Un socio può rappresentare, per delega, non più di tre soci. La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori, nè ai dipendenti della società. Le deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate negli atti. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si procede per appello nominale o per scrutinio segreto. Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per acclamazione.

ART.26) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richieda l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. Su proposta del Presidente, l'assemblea designa fra i presenti, quando è necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori qualora richiesti. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

ART. 27) Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri,di cui sette eletti dall'assemblea fra i propri soci, uno designato dall'Unione degli Industriali ed Artigiani della provincia di Agrigento ed uno designato dalla Camera di Commercio della Provincia di Agrigento.Tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Gli amministratori non possono cumulare più di n. 15 cariche.Il Consiglio di Amministrazione composto come sopra elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente . Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione del Presidente e del Vice Presidente sono gratuite spettando solo un gettone di presenza proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Il Consigliere di nomina assembleare che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive viene considerato dimissionario e viene sostituito nelle forme di cui all'art.2386 Codice Civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni.

ART.28) Nel caso si renda vacante nel corso dell'esercizio un posto nel Consiglio di Amministrazione, questo con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, potrà surrogare il mancante fino alla prossima Assemblea, che provvederà in maniera definitiva. Ove però il Consiglio perdesse per qualsiasi causa, più di tre membri eletti dovrà convocarsi entro trenta giorni l'Assemblea per procedere a nuova elezione.

ART.29) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente statuto o dalla legge non siano riservati all'Assemblea a ad altri organi sociali. Spetta particolarmente al Consiglio di Amministrazione: - deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; - convocare l'Assemblea e fissare l'Ordine del Giorno; - nominare il Comitato Tecnico; - formulare i regolamenti interni; - nominare e revocare nel caso di assunzioni gli impiegati e fissare la retribuzione; - compilare il bilancio e relativo conto perdite e profitti; - stipulare le convenzioni per i fidi con le Banche, con i limiti indicati nell'art.20): -deliberare sulle domande di richiesta fido bancario in conformità alle convenzioni; - concedere le fidejussioni a garanzia dei fidi bancari a favore degli associati; - deliberare sulla destinazione dell'intero patrimonio sociale ovvero di una parte di esso non inferiore all'80%; alla costituzione di uno o più fondi rischi da depositare presso gli istituti di credito convenzionati, a garanzia dei finanziamenti che verranno concessi ai soci; - gestire i fondi rischi, deliberando sulle relative forme di integrazione ed in genere su tutte le operazioni che li concernano; - gestire i monti fidejussori, deliberando sulladestinazione agli istituti di credito delle fidejussioni rilasciate dai soci e da terzi nonchè su ogni altra questione relativa.

ART.30) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta su invito del Presidente, o di chi lo sostituisce, almeno una volta al mese, nonchè tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o da due sindaci. Esso delibera validamente con la presenza di almeno cinque membri, compreso il Presidente o suo sostituto ed a maggioranza di voti.

ART.31) Il Comitato Tecnico è composto da sette membri. Di esso fanno parte: il Presidente del Consiglio di Amministrazione,o, in sua assenza il Vice Presidente; - il rappresentante dell'Unione degli Industriali in seno al Consiglio di Amministrazione; cinque membri del Consiglio di Amministrazione scelti fra gli eletti dallo stesso. Le cariche di membro del Comitato Tecnico sono gratuite, spettando solo il rimborso delle spese sostenute in occasione dei compiti svolti a favore del Consorzio. Nel caso che vengono stipulate convenzioni con diversi istituti di credito, ciascuno di questi designerà il proprio rappresentante che verrà chiamato ad integrare il Comitato quando dovrà deliberarsi su questioni interessantil'istituto rappresentato. I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi. In caso di cessazione della carica di membri del Comitato durante il triennio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati i membri cessati; i nuovi membri decadono assieme agli altri membri al termine del triennio. Nell'esame delledomande di concessione della garanzia sui fidi il Comitato è integrato da un membro designato dall'istituto di credito presso il quale è in corso la domanda di finanziamento. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità di voti e semprechè‚ non sia richiesta una deliberazione all'unanimità prevarrà il voto del Presidente. Per l'espressione del voto non sono ammesse deleghe. Al Comitato Tecnico spetta di: a) esprimere parere al Consiglio di Amministrazione sulle domande di concessione della garanzia del Consorzio per i fidi bancari richiesti dalle imprese consorziate; b) esprimere parere al Consiglio di Amministrazione sulle domande di ammissione delle imprese al Consorzio, nonchè sulle domande di scioglimento del rapporto consorziale; c) pronunciarsi sulle altre questioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione.



 

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