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ART.18) Il fondo rischi è costituito con i contributi degli Enti promotori, con le quote di sottoscrizione e quelle all'uopo versate dai soci, con la integrazione da parte della Regione nei limiti previsti dalla normativa regionale e di riferimento tempo per tempo vigente, con gli eventuali contributi da parte di Enti pubblici, associazioni, istituti di credito, aziende etc., e con le somme destinate a tale fondo dalla cooperativa. Affluiranno integralmente ai fondi Rischi, gli interessi maturati sui Fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.
ART.19) L'importo unitario dei finanziamenti a breve garantibili a ciascun socio, deliberati dagli organi sociali, non potrà essere superiore a venti volte l'ammontare della fideiussione e del concorso a fondo rischi prestato da ciascuna azienda, e della eventuale quota parte delle Fidejussioni e dei contributi a Fondo Rischi prestati da Enti Pubblici e privati, istituzioni, associazioni ed aziende, in proporzione al loro apporto. Per le operazioni tipologicamente diverse (ad esempio medio lungo termine, factoring, consolidamento etc.) il predetto moltiplicatore non potrà essere superiore a trenta volte. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni regionali l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal Confidi a ciascun socio non potrà essere superiore al limite massimo fissato dalla normativa in vigore al momento della concessione dei fidi e/o finanziamenti. Analogamente le garanzie concesse non potranno superare il limite previsto dalla normativa vigente Tutti i limiti di affidamento e di garanzia , si devono comunque intendere non superiori ai limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il totale dei finanziamenti garantiti sarà non superiore a venti volte il totale del fondo rischi e delle fideiussioni di cui dispone la società per le operazioni a breve termine, e non superiore a trenta volte per le operazioni tipologicamente diverse, come ad esempio, medio lungo termine, etc. I limiti dei finanziamenti e/o delle garanzie sopra individuati, non si applicano ai soci che non usufruiscono delle agevolazioni di legge regionali nazionali e comunitarie. Per la parte eccedente, i predetti limiti e /o per le aziende avente sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale, sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.
ART.20) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito, in tali convenzioni non potrà essere previsto a carico della società, un rischio superiore all'80% per ogni singolo finanziamento garantito. In particolare la misura massima della garanzia prestata sia dal Confidi che dal Consorzio fidi di secondo grado, non può superare l'80% (ottanta per cento) dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia rimanendo la restante quota di rischio a carico dell'istituto finanziatore. Leconvenzioni dovranno essere informate ai seguenti principi: a) il socio che intende ottenere il fido alle condizioni concordate nella convenzione, dovrà rivolgersi al consorzio il quale provvederà ad inoltrare all'azienda di credito la relativa domanda eventualmente corredata dalle proprie osservazioni; b) all'inoltro e alla definitiva ed insindacabile approvazione della domanda di concessione dei fidi provvederà il Consiglio di Amministrazione; c) la società a garanzia dei fidi concessi ai propri soci provvederà a raccogliere a favore della banca convenzionata le fidejussioni alle quali si sono impegnati i soci stessi ed i terzi e costituirà in cauzione presso la banca i fondi rischi; d) la convenzione fisserà le modalità per la concessione delle fidejussioni da parte dei soci, la loro durata o eventualmente le modalità di recesso; e) la convenzione conclusa con la banca dovrà avere una durata limitata altrimenti dovrà prevedere il diritto di recesso a favore della società cooperativa; F) Il limite globale dei finanziamenti sarà non superiore a 20 volte l'ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie e dei Fondi Rischi di cui dispone la Società per i crediti a breve. Per le operazioni tipologicamente diverse quali ad esempio medio termine, il limite globale sarà non superiore a trenta volte. g) la convenzione potrà prevedere l'addebito di una commissione a carico dei soci che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ed accreditata direttamente dalle banche nei conti della Cooperativa. La commissione sarà calcolata seguendo i procedimenti tecnico contabili applicati per calcolo degli interessi. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche prevedere l'addebito di ulteriori commissioni. La qualifica di socio comporta l'autorizzazione per il Consiglio di Amministrazione di operare per la suddetta operazione direttamente sui conti garantiti nei confronti degli istituti convenzionati, i quali sono autorizzati ad effettuare le operazioni richieste . Al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 C.C. è delegato il potere di aumentare il Capitale Sociale entro il termine previsto dall'art. 13 Legge 326/03 almeno per l'importo ivi indicato. Il CDA potrà modificare lo Statuto limitatamente agli adeguamenti legislativi che si dovessero rendere di volta in volta necessari.
ART.21) Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) ilConsiglio di Amministrazione; c) il Comitato Tecnico; d) il Collegio dei Sindaci;
ART.22)L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all'Assemblea ordinaria : - eleggere le cariche sociali; approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili; - fissare l'ammontare del versamento che i nuovi soci sono tenuti ad effettuare a norma dell'art.6; - approvare eventuali regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione; - deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame con regolare Ordine del Giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata daalmeno un quinto dei soci. Sono riservate all'Assemblea Straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonchè la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
ART.23) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e non più tardi del 30 aprile: quando particolari esigenze lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro sei mesi ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno unquinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. La convocazione avviene mediante le modalità previste dall'art.2366 del Codice Civile ovvero a mezzo raccomandata, fax,telegramma , posta elettronica, almeno 8 giorni prima dalla data fissata.
ART.24) L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza dei votanti, salvo nei casi i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un sesto di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
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