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Organigramma e Statuto - Pagina 2 PDF Stampa E-mail
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Organigramma e Statuto
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ART.7) I soci hanno diritto: a)dipartecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali; b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dalle deliberazioni sociali; c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o desideri riferentesi alla gestione sociale. ART.8) la perdita della qualità di socio ha luogo in seguito a recesso, a esclusione o morte del socio; essa deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli Amministratori. Il recesso è consentito al socio che nel corso di due esercizi consecutivi abbia avuto negato, ad opera della società ovvero degli istituti di credito convenzionati, i finanziamenti richiesti nell'ambito applicativo delle convenzioni o della legislazione regionale. Il recesso non può essere parziale. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione con raccomandata o presentare personalmente al Consiglio di Amministrazione la relativa dichiarazione scritta. La domanda di recesso deve essere esaminata dagli Amministratori entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli Amministratori devono darne comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi dall'art. 2532 CC.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli Amministratori. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto quando saranno andate a buon fine le obbligazioni esistenti della società al momento dell'accoglimento del recesso per i rapporti sociali. Il socio recedente ha diritto solo al rimborso della quota di capitale sociale versato. In ogni caso il socio recedente non può ritirare la quota sottoscritta per capitale sociale e non può essere liberato dalla responsabilità solidale come sopra prevista se non dopo che saranno andati a buon fine le obbligazioni contratte dalla società, sia pure a titolo di fidejussione, prima dell'inizio del termine di efficacia del recesso.

ART.9) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che venga meno agli obblighi derivanti dallo statuto o dalle deliberazioni sociali o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla società oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione, ovvero sia inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico. Il provvedimento del Consiglio deve essere comunicato per iscritto all'interessato. Avverso la deliberazioni di esclusione, il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 CC.Il provvedimento di esclusione deve essere adottato anche nei confronti dell'impresa dichiarata fallita o ammessa alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrazione controllata.

ART.10) Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio la liquidazione dell'importo versato a titolo di capitale sociale in un importo mai superiore al versato, ed escluso ogni diritto o pretesa del socio e dei di lui eredi sul patrimonio sociale comunque esistente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

ART.11) Gli Enti promotori assumeranno nei confronti del Consorzio gli impegni, per ciascuno, sottoindicati; a) Camera di Commercio di Agrigento-Contributo al Consorzio per integrare l'ammontare dei fondi rischi fino alla concorrenza del 20% oltre ad un ulteriore contributo annuale che sarà determinato dalla Giunta Camerale per le spese di funzionamento; b) Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento-Contributo al Consorzio per il fondo rischi nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo dell'Unione predetta. Gli Enti promotori suddetti non assumono la veste di soci.

ART.12) Possono partecipare al Consorzio assumendo la veste di sostenitori, Società ed Enti, Istituti di credito, associazioni ed aziende che pur non fruendo dei servizi del Consorzio concorrono al conseguimento delle sue finalità. Gli enti sostenitori non assumono la veste di soci. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni. Essi non diventano soci ne fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della società con le modalità indicate nel presente Statuto purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea

ART.13) Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di euro 5,16; b) dalla riserva ordinaria; c) dalla riserva straordinaria; d) dai versamenti effettuati dai soci per la costituzione del Fondo Rischi; 1) dal fondo Rischi indivisibile alimentato dalle somme versate dai soci ai sensi dell'art.6 lettera b): - 2) dagli utili di gestione da destinare obbligatoriamente a tale Fondo; - 3) dalle somme da chiunque versate a titolo di contributo a Fondo Rischi.

ART.14) Il capitale sociale è costituito dalle quote di partecipazione dei soci del valore nominale di euro 516 (cinquecentosedici) ; con la responsabilità solidale e sussidiaria di cui al precedente art.6) Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Ciascun socio potrà essere titolare di azioni il cui valore complessivo non superi i limiti indicati dalla legge. Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, ne essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Società. Alle quote non può in nessun caso essere corrisposto dividendi o interessi, così pure all'importo versato per la costituzione dei Fondi Rischi.

ART.15) I Fondi non possono in nessun caso essere distribuiti ai soci nè‚ durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART.16) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Le disponibilità di denaro sono depositate presso gli istituti di credito scelti dal Consiglio di Amministrazione. I versamenti in numerario per il Fondo Rischi effettuati dai Soci nonchè quelli effettuati da Enti ed associazioni, affluiscono nei conti vincolati per il Fondo Rischi stesso. I pagamenti sonoeffettuati mediante assegni di conto corrente firmati dal Presidente.

ART.17) Le accertate eventuali insolvenze da parte delle imprese socie vengono coperte dal Consorzio nei limiti della garanzia concessa mediante prelievi dal Fondo Rischi. Nel caso di insufficienza di tale fondo, la parte residua rimasta scoperta viene prelevata dal monte delle fidejussioni, ripartendo l'onere pro quota fra tutti i fidejussori in misura proporzionale all'ammontare delle singole fidejussioni. Gli esborsi che il fidejussore effettua sono portati in diminuzione della garanzia individualmente prestata, che resta in vita per la differenza sino al termine di durata del Consorzio. In caso di proroga del termine di durata, le imprese consorziate che hanno rinnovato l'adesione sono tenute a ripristinare la garanzia fidejussoria sino all'importo originario o sino a quello fissato dall'assemblea.



 

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