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Organigramma e Statuto
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Consiglio di Amministrazione 

Presidente

Vincenzo SIRACUSA


Vice Presidente

Pierangela GRACEFFA

 

Consiglieri 

Giuseppe ARNONE

Tommaso SCIARA

Antonio MANCUSO

Angelo SCIABICA

Carmelo SALAMONE

Fabio IACOPELLI  

Collegio Sindacale 

 

Alessandro SAITO        -  Presidente
Francesco CALLEA      -  Componente
Giuseppe DE VITIS       -  Componente

      

 

Revisore dei Conti


Claudia RESTIVO



Organigramma


Francesco MOSSUTO  - Direttore

Giuseppe MARCHETTA - Email : Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.


 


 


 

Statuto
NUOVO TESTO COORDINATO E AGGIORNATO DELLO STATUTO DELLA CONFIDI
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - SOC.COOP. PER AZIONI.



ART.1) Promosso dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e dall'Unione degli Industriali ed Artigiani della Provincia di Agrigento, è costituita con sede in Agrigento, presso l'Unione degli Industriali ed Artigiani della Provincia di Agrigento, Via Artemide n.3, la Società Cooperativa per Azioni denominata "CONFIDI- CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", in sigla CONFIDI Soc.Coop. per Azioni. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione trasferire gli uffici nella sede ritenuta più idonea. ART.2) La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, ferma rimanendo la loro responsabilità per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno della scadenza. ART.3) La società che si ispira ai principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone: - di assistere i propri soci per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, mediante l'attività di garanzia collettiva dei fidi, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.Pertanto la società svolgerà esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nel caso ne ricorrano i requisiti, la società, potrà svolgere le attività previste dall'art 155, comma 4 quater e 4 quinquies del t.u.b. e successive modifiche ed integrazioni.In tal caso è possibile che la società svolga attività con i terzi nei limiti dell'art. 155 comma 4 – quater e 4 quinques (art. 2521 CC) e successive modifiche ed integrazioni, e comunque quella di garanzia collettiva dei fidi. La Società dunque agevolerà tra l'altro i soci:

a) nell'accesso al credito d'esercizio ed a medio e lungo termine, nelle operazioni finanziarie di cessione di credito commerciale, nelle operazioni di locazione finanziaria, nelle operazioni di consolidamento dei debiti a breve di capitalizzazione e di ricapitalizzazione: b) l'attività di informazione,di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A questo fine la società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali previsti nello statuto, purchè tendenti alla realizzazione degli scopi sociali. Potranno essere accettate fidejussioni e numerario da parte di terzi, da utilizzare insieme alle fidejussioni prestate dai soci. I fondi della società potranno essere investiti in titoli. In particolare la società procederà secondo le modalità indicate nel presente statuto: A) alla stipula di una o più convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Società, Assicurazioni ed Istituti di Credito in genere; B) alla costituzione di uno o più fondi rischi anche separati; C) alla determinazione delle modalità per l'impiego delle fidejussioni che i soci ed i terzi si sono impegnati a concedere.La Società potrà effettuare operazioni in cogaranzia e/o controgaranzia nei imiti della normativa tempo per tempo vigente anche aderendo a società/ consorzi, società consortili o cooperative di garanzia fidi di secondo grado.Concorrere alla costituzione e/o partecipare a Fondi interconsortili di garanzia e ad Associazioni, consorzi e società in genere. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere qualsiasi operazione volta alla acquisizione di agevolazioni finanziarie derivanti da leggi regionali, nazionali o comunitarie, assumere interessenze, quote e partecipazioni in società e consorzi, prestare avalli fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, di qualsiasi genere e natura, di qualsiasi importo e periodo di tempo ed in generale compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, anche non garantite, ad esso scopo sociale direttamente o indirettamente connesse, ivi inclusa l'anticipazione, l'acquisto e la riscossione di crediti per conto terzi. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituti presso il finanziatore delle imprese socie. ART.4) I l numero dei soci non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.Possono essere soci ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 326/03, le Piccole e Medie Imprese Industriali, Commerciali, Turistiche e di Servizi, le Imprese Artigiane e Agricole come definite dalla disciplina comunitaria. Al Confidi possono partecipare imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle Piccole e Medie Imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità di Imprese Socie. In particolare per tutte le Piccole e medie Imprese, di qualunque settore, con sede legale e/o operanti nella provincia di Agrigento e/o nel territorio della Regione Siciliana che usufruiscono delle agevolazioni della Regione Siciliana, si fa riferimento per i soci a quanto previsto dalla normativa di riferimento regionale, nonché a tutta la normativa tempo per tempo vigente. ART.5) La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta di decidere in merito. La deliberazione d'ammissione, deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci e comunicata all'interessato. Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può subordinare l'ammissione a socio alla concessione della garanzia sulle linee di credito.

ART.6) L'ammissione al Consorzio comporta per ciascuna impresa i seguenti obblighi: a) di sottoscrivere una azione di partecipazione al capitale sociale di euro 516 (cinquecentosedici); b) di concorrere alla costituzione del Fondo Rischi versando un importo di almeno euro 516,46 (cinquecentosedicivirgolaquarantasei); c) di rilasciare una fidejussione il cui ammontare è non inferiore all'importo di cui al punto b) del presente articolo e con le modalità che verranno disciplinate dal regolamento a copertura della garanzia collettiva prestata tramite il Consorzio per le operazioni garantite alle imprese consorziate; La quota a carico dell'impresa beneficiaria sarà, pari al 50%, dell'importo unitario del monte garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della Fidejussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni regionali, si fa riferimento alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; d)- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della società specialmente col partecipare all'assemblea e con favorire in ogni modo gli interessi sociali; e) rimborsare la cooperativa per i danni e delle perdite subite imputabili al socio; f) reintegrare le garanzie venute meno nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione qualora i "Fondi Rischi" subiscano diminuzioni. Effettuare i versamenti da destinare ai Fondi Rischi del Confidi e/o consorzio fidi di secondo grado e concedere fidejussioni in favore del Confidi e/o del Consorzio Fidi di secondo grado in relazione ad ogni fido e/o finanziamento accordato in proprio favore non inferiore all'ammontare minimo indicato nelle convenzioni stipulate con gli Enti finanziatori presso i quali vengono attivate le linee di credito, tenuto conto delle disposizioni statutarie e di eventuali disposizioni legislative. I nuovi soci sono tenuti ad effettuare all'atto dell'ammissione, oltre al versamento delle quote di cui ai punti a) e b), il versamento di un importo che sarà annualmente fissato, in relazione alle riserve patrimoniali esistenti, dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. La responsabilità dei soci per i debiti sociali è limitata alla quota sociale, salvo il rilascio delle fidejussioni ed i conferimenti a Fondo Rischi, come previsti dallo statuto.



 

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