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Soci Fondatori

Organigramma e Statuto - Pagina 5 PDF Stampa E-mail
Indice
Organigramma e Statuto
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Tutte le pagine

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20

Scioglimento

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla Legge o per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento il Consorzio procederà alla devoluzione dell’intero patrimonio sociale residuo a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, con particolare riguardo al potenziamento delle iniziative Industriali della provincia di Caltanissetta.

In caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi sarà devoluto al fondo di garanzia regionale.

Per quanto riguarda la quota di partecipazione al fondo rischi della Camera di Commercio, quanto residua dalla liquidazione della stessa dovrà essere restituito all’Ente.

Art.21

Approvazione

Qualora il Consorzio intendesse usufruire delle provvidenze di cui alla L. R. 18 Luglio 1974 n.22 e L. R. 23 Dicembre 2000 n. 32, dovrà inviare all’Assessore Regionale competente, copia dell’atto costitutivo e del presente Statuto.

Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e di ogni atto modificativo di questi ultimi dovranno essere trasmessi per l’approvazione all’Assessorato Regionale competente.

Nel caso di sue modifiche, lo statuto dovrà essere sottoposto dall'Amministrazione Regionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 della Legge Regionale n.11 del 21 settembre 2005 e sue eventuali future modifiche ed integrazioni.

Art.22

Norme finali

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del c.c.

Aggiornato in dipendenza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2006, ai sensi e per gli effetti del vigente art.14 del Statuto.

TITOLO 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art.1

Costituzione - Sede

Su iniziativa dell'Unione degli Industriali della provincia di Caltanissetta e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta è costituito un Consorzio aperto a tutte le piccole e medie imprese, con sede in Caltanissetta, Cortile Conti n.2, denominato "CONFIDI CL CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI CALTANISSETTA". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato Confidi-CL. Altre sedi secondarie potranno essere istituite o soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione

Art.2

Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31.12.2100. La durata potrà essere prorogata o il Consorzio anticipatamente sciolto con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati.

Art.3

Scopi

  1. Il Consorzio, che si ispira ai principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di assistere e favorire i propri Soci nelle operazioni di accesso al credito, nelle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, di factoring, di leasing e comunque in tutte le operazioni finanziarie anche relativamente agli impieghi.
  2. A questo fine potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare utili alla realizzazione degli scopi sociali.
  3. Potranno essere accettate fidejussioni e versamenti in numerario da parte di terzi, da utilizzare insieme alle fidejussioni ed ai versamenti prestati dai Soci.
  4. I fondi del Consorzio potranno essere investiti in titoli.
  5. In particolare il Consorzio procederà secondo le modalità indicate nel presente Statuto:

a) - alla stipulazione di una o più convenzioni con uno o più istituti ed aziende di credito, di medio credito, di società abilitate all'esercizio di operazioni finanziarie, di factoring e di leasing;

b)- alla costituzione di uno o più fondi rischi;

c)- alla determinazione delle modalità per l'impiego delle fidejussioni che i Soci ed i terzi hanno concesso.

Per consentire la crescita complessiva di tutte le attività imprenditoriali che operano nel proprio territorio ed al fine di agevolarne l’accesso al credito, e non solo, potrà costituire forme associative con Consorzi e/o Cooperative agricole, commerciali, artigianali e di servizi così come previsto dalla Legge Regionale 32/2000 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni. Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio potrà aderire e/o costituire Consorzi di secondo grado così come stabilito dalla Legge Regionale n.32/2000, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore è pari all'80%. Potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione volta all’acquisizione di agevolazioni finanziarie derivanti da leggi regionali, nazionali e comunitarie. Potrà altresì in favore delle imprese associate:

  1. negoziare tassi d’interesse più favorevoli ed in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari stipulando, se del caso, appositi accordi;
  2. offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie, creditizie o di altro genere;
  3. concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni volti a coordinare o potenziare le attività dei consorzi;
  4. promuovere e curare la raccolta di materiale scientifico-didattico ai fini di studio e ricerca;
  5. elaborare e diffondere dati, notizie, elementi che possano comunque interessare lo sviluppo d’impresa, nonché la formazione professionale;
  6. organizzare e attuare ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, logistica, contabile, economica, finanziaria, amministrativa e gestionale necessarie per il funzionamento delle imprese.
  7. prestare garanzia a favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese associate, nonché gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla legge 326/2003.
  8. partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti, società italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore del Confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dello stesso garantite.

Il Confidi potrà iscriversi, all’elenco ex art 107, secondo quanto previsto al comma 57 della Riforma del Confidi (art.13 Legge 326). Il Confidi potrà fondersi con altri Confidi anche in deroga a quanto previsto dagli art. 2500 septies, 2500 octies, 2545 decies del codice civile e secondo quanto previsto dai commi 38 39 e 40 della Riforma sui Confidi ( ART.13 L.326). Potrà inoltre costituire a gestione separata un fondo per consentire alle imprese associate di superare temporanee difficoltà finanziarie, nonché assumere in via straordinaria, interessenze a mezzo prestiti partecipativi in società aderenti al Consorzio, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale di qualsiasi forma e natura.

Con le espressioni “aziende di credito” o” Banca “ si intendono anche tutti i soggetti individuati alla lettera a) del quinto comma del presente articolo.

TITOLO II

CONVENZIONI - FONDO RISCHI

Art.4

Convenzioni

Il Consorzio potrà stipulare convenzioni con una o più aziende di credito al fine di concordare la concessione ai propri Soci di fidi a condizioni favorevoli. Le convenzioni dovranno essere informate ai seguenti principi:

a) Il Socio che intende ottenere il fido alle condizioni concordate nella convenzione dovrà rivolgersi al Consorzio il quale, previa delibera di concessione di garanzia del Consiglio, provvederà ad inoltrare alla azienda di credito la relativa domanda;

b) all'inoltro ed alla definitiva ed insindacabile approvazione delle domande di concessione dei fidi provvederà un Comitato Tecnico che avrà la composizione e le specifiche funzioni determinate nel successivo art.17;

c) il Consorzio a garanzia dei fidi concessi ai propri Soci, provvederà a raccogliere a favore della banca convenzionata le fidejussioni alle quali si sono impegnati i Soci stessi ed i terzi e costituirà in cauzione presso la Banca un fondo rischi;

d) qualora la banca debba avvalersi delle fidejussioni concesse dai Soci del Consorzio, essa dovrà preliminarmente rivolgersi al consorzio stesso, il quale provvederà a ripartire proporzionalmente tra i Soci l'onere delle insolvenze nei limiti della responsabilità fidejussoria di ciascuno;

e) la convenzione fisserà le modalità per la concessione delle fidejussioni da parte dei Soci, la loro durata o eventualmente le modalità di recesso;

f) la convenzione conclusa con la banca dovrà avere una durata limitata altrimenti dovrà prevedere il diritto di recesso a favore del consorzio;

g) la convenzione non potrà prevedere a carico del consorzio un rischio superiore al cinquanta per cento (50%) per ogni singola operazione di fido garantito, detto limite potrà essere elevato all’80% per garanzie rilasciate per la costituzione di fondi costituiti in forza di norme particolari.

h) il limite globale dei finanziamenti garantibili sarà pari quantomeno a dieci volte, l'ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie e dei fondi rischi di cui dispone il consorzio, e in ogni caso non superiore a 20 volte per il breve e 30 volte per il medio e lungo termine;

i) gli apporti possono essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione fino ad un massimo del 30% rispetto alle somme versate;

l) l'importo unitario massimo del finanziamento garantibile dal consorzio per ciascuna impresa non potrà superare il limite massimo previsto dalle leggi vigenti al momento della concessione del finanziamento; detto importo unitario sarà pari quanto meno a dieci volte, l'ammontare della fidejussione e del concorso al fondo rischi prestato da ciascuna azienda e della eventuale quota parte della fidejussioni e/o dei contributi al fondo rischi prestati da Enti o previsti dalla convenzione ed attribuita a ciascun socio, e in ogni caso non superiore a 20 volte per il breve e 30 volte per il medio e lungo termine. Ai soli fini dell’accesso alle agevolazioni regionali l’importo unitario dei finanziamenti, a ciascun Socio garantibili dal Confidi, non potrà essere superiore al limite fissato dalla normativa regionale in vigore. Per la parte eccedente il limite di Legge, e/o per le imprese ubicate al di fuori del territorio Regionale, saranno costituiti separati fondi rischi. Ogni modifica della normativa regionale che modifichi i limiti di cui al presente articolo comporterà automaticamente una variazione dei limiti previsti dal presente articolo.

Art.5

Fondo rischi

Al fine di garantire ulteriormente le operazioni di fido compiute dai propri Soci per suo tramite con le banche convenzionate, in seno al consorzio verranno costituiti uno o più fondi rischi ai quali si attingerà, prima di escutere le fidejussioni, per coprire le eventuali perdite denunciate dagli istituti di credito convenzionati.

Ai fini della costituzione e dell'incremento del "fondo rischi", che è depositato in conti fruttiferi o in titoli presso le banche convenzionate, affluiscono gli stanziamenti effettuati a tal fine dai Soci partecipanti, gli avanzi di gestione eventualmente maturati e destinati ad esso dal Consiglio di Amministrazione e l'accantonamento percentuale che a tale scopo potrà essere previsto nella convenzione.

A tale fine ciascuna impresa partecipante è tenuta a concorrere alla costituzione del "fondo rischi" versando l'importo di €1.050/ 00.

Potranno concorrere, inoltre, alla costituzione e/o all'incremento del fondo rischi, gli Enti pubblici e privati anche territoriali e quanti altri, persone fisiche e giuridiche, vorranno collaborare finanziariamente al raggiungimento dello scopo sociale.

Gli interessi maturati sui conti fruttiferi per i fondi rischi saranno liquidati alla fine di ogni esercizio, salvo buon fine delle operazioni in corso, a favore del Confidi.

Il Consorzio potrà prevedere fondi rischi diversificati per l’affluenza di integrazioni regionali facenti capo a diversi Assessorati Regionali.

Il Consorzio avrà l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

Il Confidi potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un fondo speciale antiusura, da gestire in forma separata rispetto al fondo rischi ordinario e riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall’art.15, comma 2, della L. 7 Marzo 1996, n. 108.

TITOLO III

SOCI - PATRIMONIO CONSORTILE -

ESERCIZIO SOCIALE

Art.6

Soci

Il numero dei Soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato. Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento CE n.70/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Ai soli fini dell’accesso alle agevolazioni regionali, possono essere socie le imprese così come definite nella Legge Regionale 21 settembre 2005 n.11 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Al Consorzio possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche Enti, Istituti di Credito, Associazioni ed Aziende che, pur non fruendo dei servizi del Consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consorzio. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti richiesti. Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto.

L'ammissione al Consorzio deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con decisione insindacabile.

La deliberazione di ammissione dovrà essere annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei Soci.

Art.7

Obblighi dei Soci

I soci, di cui al comma 2 dell'art.6, sono obbligati:

- All’atto dell’iscrizione:

1) al versamento delle quote di partecipazione;

2) al versamento di una tassa di ammissione che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ad ogni inizio di esercizio sociale

3) a sottoscrivere una fidejussione per un ammontare non inferiore ad Euro duemilacento (euro 2.100/00) alle condizioni e secondo le indicazioni che saranno fissate nella convenzione di cui all'art.4 del presente Statuto.

4) a concorrere alla formazione ed all'incremento del "fondo rischi" nei limiti e nelle modalità di cui all'art.5 del presente Statuto.

- All’atto dell’erogazione del servizio:

5) all’integrazione della garanzia di cui ai punti 3 e 4;

6) al versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Consorzio ai sensi del precedente art.3, nonché al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per loro conto;

7) al versamento di una commissione per la garanzia concessa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Dette commissioni, insieme alla sopracitata tassa di ammissione, concorreranno alla formazione del fondo spese correnti del Consorzio.

Qualora le entrate ordinarie di esercizio non fossero sufficienti a coprire le spese di amministrazione, il Consiglio potrà deliberare un contributo straordinario a carico dei Soci, con le modalità ritenute opportune.

Tutti i consorziati sono, inoltre, obbligati a :

a) trasmettere al Consorzio i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all’oggetto consortile e in ogni caso quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all’art.6 secondo comma, nonché all’eventuale trasferimento dell’azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni ed a ogni eventuale modifica subita dall’atto costitutivo. Dette notizie e/o dati debbono pervenire entro 45 giorni dalla data della richiesta degli uffici del Consorzio pena l’esclusione, per quell’anno, di tutti i servizi resi dallo stesso in favore del socio.

b) osservare lo Statuto;

c) favorire gli interessi del Consorzio.

Art.8

Patrimonio consortile

Il patrimonio consortile è costituito:

1) dalle quote di fondo consortile sottoscritte e versate dai soci;

2) dalle riserve costituite in tutto o in parte con gli avanzi della gestione, qualora non vengano destinate dall’Assemblea dei Soci ad altra voce;

3) dai contributi e/o dalle integrazioni ricevute da soggetti pubblici e/o privati;

4) dall’eventuale riserva straordinaria se deliberata dall’Assemblea

5) dalle eventuali donazioni comunque pervenute;

Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo del fondo rischi indisponibile, non può essere inferiore ai limiti di legge. Nel caso in cui al termine dell’esercizio finanziario risulti una perdita superiore ad 1/3 del capitale , si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del C.C

Le quote del Patrimonio , il cui importo unitario è stabilito in Euro mille (euro 1000/00), non sono cedibili a nessun titolo.

Art.9

Cessazione del vincolo sociale

La qualità di socio si perde per:

1) Morte

a) Qualora si verifichi il decesso del titolare di impresa individuale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il subingresso dell’erede e/o degli eredi su loro domanda solo se intendono proseguire l’attività del de cuius. Nel caso di più eredi , essi nella domanda dovranno indicare un solo rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali entro 90 giorni dalla morte del de cuius; ove non lo facessero nel termine stabilito, l’erede e /o gli eredi si intenderanno receduti.

Rimane fermo comunque che nell’ipotesi in cui sussistano posizioni debitorie in relazione ai fidi concessi al de cuius, l’erede o gli eredi avranno l’obbligo di saldare tutte le posizioni debitorie esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione in alternativa potrà procedere alla liquidazione della quota sociale agli eredi.

b) Qualora si verifichi la morte di uno dei soci di una società di persone socia del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione, potrà insindacabilmente decidere anche l’eventuale esclusione della società socia.

Rimane fermo comunque che nell’ipotesi in cui sussistano posizioni debitorie in relazione ai fidi concessi alla società , quest’ultima avrà l’obbligo di saldare tutte le posizioni debitorie esistenti.

c) Qualora socia del Confidi sia una società diversa di quella di cui al punto b), il vincolo cessa con lo scioglimento e messa in liquidazione volontaria della stessa e/o alla sottoposizione ad amministrazione controllata e/o concordato preventivo e/o altra procedura concorsuale.

Rimane fermo comunque che nell’ipotesi in cui sussistano posizioni debitorie in relazione ai fidi concessi alla società, quest’ultima avrà l’obbligo di saldare tutte le posizioni debitorie esistenti. Il Consiglio di Amministrazione della società posta in liquidazione risponderà in solido con la società.

d) Nel caso di cessazione di attività, il socio avrà diritto al rimborso della sola quota di capitale sociale

2) Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio se nel corso di tre esercizi consecutivi gli siano stati negati ad opera del Confidi, ovvero degli enti finanziari convenzionati, i fidi e/o i finanziamenti richiesti nell'ambito applicativo delle convenzioni e della legislazione vigente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal recedente al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata e deve essere annotata nel libro dei Soci.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori, purchè abbia definito, con gli istituti di credito, gli eventuali rapporti garantiti dal Confidi. Il recedente ha diritto al rimborso della quota di capitale versata come risulta dalla contabilità. La domanda di rimborso dovrà essere fatta a pena di decadenza entro 180 giorni dalla delibera dell’organo di amministrazione. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci recedenti saranno destinate a riserva ordinaria.

3) Decadenza –Esclusione

Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti dalla Legge e dallo Statuto per la sua appartenenza al Confidi.

Il Socio, previo accertamento e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, è escluso dal Confidi, oltre che nei casi previsti dal codice civile, quando:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Confidi;

b) rifiuti di prestare fideiussione e di concorrere al fondo rischi;

c) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali, o sia stato sottoposto con provvedimento definitivo a misure di prevenzione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

d) qualora ricevuta richiesta dal Confidi di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori convenzionati, entro i termini e nei limiti della ripartizione dell’onere del socio insolvente effettuato dallo stesso Consorzio , si rifiuti di far fronte agli impegni:

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare l’esclusione del socio del Confidi quando:

a) non abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto all’atto dell’iscrizione, al pagamento del contributo annuale o di quant’altro venga successivamente richiesto per la concessione della garanzia o per la vita del Confidi.

b) non abbia rispettato gli obblighi contratti nei confronti del Confidi;

c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza dalle disposizioni previste nello Statuto e/o nell’eventuale regolamento interno, o delle deliberazioni degli organi del Confidi;

d) abbia interessi in contrasto con quelli del Confidi.

L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio entro 60 giorni a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora l'esclusione non ha luogo di diritto, il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all’art.19 del presente Statuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione .

Al Socio escluso non spetterà alcun rimborso né in ordine alla quota sociale, né in ordine alle somme versate al fondo rischi.

Art. 10

Bilancio ed esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di esercizio sono destinati alla riserva ordinaria, salvo la facoltà degli amministratori di costituire con gli stessi nuovi fondi rischi.

In applicazione della Legge Regionale 18 luglio 1974 n. 22 e della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32, il Consorzio dovrà trasmettere all’Assessorato Industria, ed eventualmente agli altri Assessorati competenti della Regione Siciliana, copia del bilancio dell’esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.11

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;

- il Comitato Tecnico;

- il Collegio Sindacale;

- il Collegio dei Probiviri.

Art.12

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi ai fondi rischi, degli eventuali contributi annuali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo al consorzio nonché con il rilascio delle fideiussioni previste dal presente Statuto.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

1) L’Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio d’esercizio e la relazione degli amministratori del Consorzio;

- nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, e i sindaci.

- delibera sugli argomenti attinenti alla gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- tratta di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile, indicati nell’ordine del giorno.

Per la determinazione della competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal C.C.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità di cui sopra da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o su decisione del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Questi ne accerta la regolarità e designa il Segretario.

Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

Possono partecipare all’Assemblea, previa autorizzazione del Presidente del C.d.A. e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati dal Confidi, nonché rappresentanti di Enti.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i termini di 120 giorni dalla chiusura del Bilancio. Ne caso in cui particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto lo richiedano, potrà essere convocata entro 180 giorni dalla detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art.2428 del c.c. le ragioni della dilazione.

2) L’Assemblea Straordinaria:

delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria del Consorzio, sulla revoca della liquidazione medesima e su tutti gli altri atti previsti dal C.C.

Art.13

Voto e Maggioranza

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Hanno diritto al voto i Soci che risultino iscritti nell’apposito libro da almeno tre mesi e che abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto. Il voto può essere dato per rappresentanza attraverso un altro Socio che non può avere più di una delega. Il voto non può essere dato per corrispondenza. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, da fissarsi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati; le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voto dei Soci presenti.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà dei consorziati, in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di un terzo dei consorziati.

Le modalità di convocazione sono le stesse di quelle previste per l’Assemblea ordinaria.

Art.14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- almeno 5 e non più di 7 membri scelti tra le imprese iscritte come Soci ed eletti dall’Assemblea;

- un rappresentante designato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta;

- un rappresentante designato dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Caltanissetta.

Il Consiglio tra i suoi membri elegge il Presidente ed il Vice presidente del Consorzio che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce con eguali poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, dovendosi fra questi comprendere tutte le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservate per legge o per statuto all’Assemblea dei Consorziati , ferme le competenze della Presidenza e del Comitato Tecnico.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati;

- esaminare e deliberare sulle richieste di garanzia avanzate dai soci stabilendo, in caso di accoglimento, la forma tecnica e la durata che non è derogabile se non a seguito di ulteriore richiesta del socio favorevolmente esitata dal Consiglio;

- redigere, ove lo ritenga opportuno, il testo di un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ;

- provvedere all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

- nominare i membri del Comitato Tecnico;

- deliberare, ai sensi dell’art.4, la stipula delle convenzioni e dare esecuzione alle stesse e agli accordi con le banche per il raggiungimento dei fini del consorzio ;

- redigere il Bilancio d’esercizio corredato da una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione;

- deliberare sull’ammissione e l’esclusione dei consorziati;

deliberare la quota di sottoscrizione del fondo consortile dei nuovi consorziati;

- fissare l’ammontare delle commissioni dovute, di cui all’art.7 comma 3 punto 7, per la garanzia prestata;

costituire e gestire uno o più fondi rischi di cui all’art.5;

- modificare lo Statuto limitatamente agli adeguamenti legislativi che si dovessero rendere di volta in volta necessari;

- deliberare l’assunzione e il licenziamento del personale del Consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- deliberare l’acquisto e l’alienazione di valori mobili ed immobili;

- deliberare sulla fusione con altri Confidi anche in deroga a quanto previsto dagli art.2500 septies, 2500 octies, 2545 decies del codice civile e secondo quanto previsto dai commi 38 39 e 40 della riforma sui Confidi(Art.13 L326);

- deliberare in merito all’iscrizione dl Confidi nell’elenco speciale previsto dall’art.107 del Testo Bancario.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

Il Consigliere di nomina Assembleare, che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive, viene considerato dimissionario e sostituito nelle forme di cui all’art. 2386 C.C.

Se nel corso dell’esercizio sociale viene a mancare un amministratore, si applicherà l’art.2386 C.C.

Gli enti menzionati nel presente Statuto saranno inclusi negli organismi previsti dallo stesso se ed in quanto partecipano finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali del Consorzio.

Art.15

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e sociale del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento la legale rappresentanza del Consorzio spetta al Vice Presidente o all’eventuale consigliere delegato. Per il raggiungimento degli scopi sociali esercita tutti i poteri derivanti dalle leggi. Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di urgenza possono essere adottati dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato che curerà altresì di sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima seduta.

Art.16

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove purchè nella Regione Sicilia tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 3 degli amministratori o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax e/o posta elettronica contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo regolarmente in carica, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, fax e/o posta elettronica da spedirsi almeno 2 giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni debbono essere verbalizzate da un Segretario designato dal Presidente del Consorzio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.

In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art.17

Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da almeno tre e non più di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina anche il Presidente.

I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio; quest’ultimo provvede anche alla sostituzione del componente revocato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario per l’esercizio delle funzioni dello stesso. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle pratiche da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima Il Comitato Tecnico verifica, in uno ai rappresentanti degli Istituti di Credito Convenzionati, la procedibilità delle richieste di garanzia già deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Comitato Tecnico sono validamente assunte qualora sia constatata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art.18

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Un membro effettivo è nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito quale rappresentante dell'Amministrazione Regionale. Gli altri membri sono eletti dall’Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente. Possono essere eletti sindaci anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.19

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri:

- uno eletto dall’Assemblea;

- uno nominato dall’Unione degli Industriali;

- uno nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società o organi di essa, comprese le controversie circa l’esclusione del socio.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli e senza formalità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20

Scioglimento

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla Legge o per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento il Consorzio procederà alla devoluzione dell’intero patrimonio sociale residuo a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, con particolare riguardo al potenziamento delle iniziative Industriali della provincia di Caltanissetta.

In caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi sarà devoluto al fondo di garanzia regionale.

Per quanto riguarda la quota di partecipazione al fondo rischi della Camera di Commercio, quanto residua dalla liquidazione della stessa dovrà essere restituito all’Ente.

Art.21

Approvazione

Qualora il Consorzio intendesse usufruire delle provvidenze di cui alla L. R. 18 Luglio 1974 n.22 e L. R. 23 Dicembre 2000 n. 32, dovrà inviare all’Assessore Regionale competente, copia dell’atto costitutivo e del presente Statuto.

Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e di ogni atto modificativo di questi ultimi dovranno essere trasmessi per l’approvazione all’Assessorato Regionale competente.

Nel caso di sue modifiche, lo statuto dovrà essere sottoposto dall'Amministrazione Regionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 della Legge Regionale n.11 del 21 settembre 2005 e sue eventuali future modifiche ed integrazioni.

Art.22

Norme finali

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del c.c.



 

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