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Soci Fondatori

Organigramma e Statuto - Pagina 4 PDF Stampa E-mail
Indice
Organigramma e Statuto
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Tutte le pagine

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.11

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;

- il Comitato Tecnico;

- il Collegio Sindacale;

- il Collegio dei Probiviri.

Art.12

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi ai fondi rischi, degli eventuali contributi annuali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo al consorzio nonché con il rilascio delle fideiussioni previste dal presente Statuto.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

1) L’Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio d’esercizio e la relazione degli amministratori del Consorzio;

- nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, e i sindaci.

- delibera sugli argomenti attinenti alla gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- tratta di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile, indicati nell’ordine del giorno.

Per la determinazione della competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal C.C.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità di cui sopra da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o su decisione del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Questi ne accerta la regolarità e designa il Segretario.

Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

Possono partecipare all’Assemblea, previa autorizzazione del Presidente del C.d.A. e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati dal Confidi, nonché rappresentanti di Enti.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i termini di 120 giorni dalla chiusura del Bilancio. Ne caso in cui particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto lo richiedano, potrà essere convocata entro 180 giorni dalla detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art.2428 del c.c. le ragioni della dilazione.

2) L’Assemblea Straordinaria:

delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria del Consorzio, sulla revoca della liquidazione medesima e su tutti gli altri atti previsti dal C.C.

Art.13

Voto e Maggioranza

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Hanno diritto al voto i Soci che risultino iscritti nell’apposito libro da almeno tre mesi e che abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto. Il voto può essere dato per rappresentanza attraverso un altro Socio che non può avere più di una delega. Il voto non può essere dato per corrispondenza. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, da fissarsi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati; le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voto dei Soci presenti.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà dei consorziati, in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di un terzo dei consorziati.

Le modalità di convocazione sono le stesse di quelle previste per l’Assemblea ordinaria.

Art.14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- almeno 5 e non più di 7 membri scelti tra le imprese iscritte come Soci ed eletti dall’Assemblea;

- un rappresentante designato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta;

- un rappresentante designato dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Caltanissetta.

Il Consiglio tra i suoi membri elegge il Presidente ed il Vice presidente del Consorzio che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce con eguali poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, dovendosi fra questi comprendere tutte le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservate per legge o per statuto all’Assemblea dei Consorziati , ferme le competenze della Presidenza e del Comitato Tecnico.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati;

- esaminare e deliberare sulle richieste di garanzia avanzate dai soci stabilendo, in caso di accoglimento, la forma tecnica e la durata che non è derogabile se non a seguito di ulteriore richiesta del socio favorevolmente esitata dal Consiglio;

- redigere, ove lo ritenga opportuno, il testo di un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ;

- provvedere all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

- nominare i membri del Comitato Tecnico;

- deliberare, ai sensi dell’art.4, la stipula delle convenzioni e dare esecuzione alle stesse e agli accordi con le banche per il raggiungimento dei fini del consorzio ;

- redigere il Bilancio d’esercizio corredato da una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione;

- deliberare sull’ammissione e l’esclusione dei consorziati;

deliberare la quota di sottoscrizione del fondo consortile dei nuovi consorziati;

- fissare l’ammontare delle commissioni dovute, di cui all’art.7 comma 3 punto 7, per la garanzia prestata;

costituire e gestire uno o più fondi rischi di cui all’art.5;

- modificare lo Statuto limitatamente agli adeguamenti legislativi che si dovessero rendere di volta in volta necessari;

- deliberare l’assunzione e il licenziamento del personale del Consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- deliberare l’acquisto e l’alienazione di valori mobili ed immobili;

- deliberare sulla fusione con altri Confidi anche in deroga a quanto previsto dagli art.2500 septies, 2500 octies, 2545 decies del codice civile e secondo quanto previsto dai commi 38 39 e 40 della riforma sui Confidi(Art.13 L326);

- deliberare in merito all’iscrizione dl Confidi nell’elenco speciale previsto dall’art.107 del Testo Bancario.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

Il Consigliere di nomina Assembleare, che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive, viene considerato dimissionario e sostituito nelle forme di cui all’art. 2386 C.C.

Se nel corso dell’esercizio sociale viene a mancare un amministratore, si applicherà l’art.2386 C.C.

Gli enti menzionati nel presente Statuto saranno inclusi negli organismi previsti dallo stesso se ed in quanto partecipano finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali del Consorzio.

Art.15

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e sociale del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento la legale rappresentanza del Consorzio spetta al Vice Presidente o all’eventuale consigliere delegato. Per il raggiungimento degli scopi sociali esercita tutti i poteri derivanti dalle leggi. Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di urgenza possono essere adottati dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato che curerà altresì di sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima seduta.

Art.16

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove purchè nella Regione Sicilia tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 3 degli amministratori o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax e/o posta elettronica contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo regolarmente in carica, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, fax e/o posta elettronica da spedirsi almeno 2 giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni debbono essere verbalizzate da un Segretario designato dal Presidente del Consorzio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.

In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art.17

Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da almeno tre e non più di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina anche il Presidente.

I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio; quest’ultimo provvede anche alla sostituzione del componente revocato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario per l’esercizio delle funzioni dello stesso. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle pratiche da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima Il Comitato Tecnico verifica, in uno ai rappresentanti degli Istituti di Credito Convenzionati, la procedibilità delle richieste di garanzia già deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Comitato Tecnico sono validamente assunte qualora sia constatata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art.18

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Un membro effettivo è nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito quale rappresentante dell'Amministrazione Regionale. Gli altri membri sono eletti dall’Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente. Possono essere eletti sindaci anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.19

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri:

- uno eletto dall’Assemblea;

- uno nominato dall’Unione degli Industriali;

- uno nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società o organi di essa, comprese le controversie circa l’esclusione del socio.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli e senza formalità.



 

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