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Soci Fondatori

Organigramma e Statuto - Pagina 3 PDF Stampa E-mail
Indice
Organigramma e Statuto
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Tutte le pagine

TITOLO III

SOCI - PATRIMONIO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE

Art.6

Soci

Il numero dei Soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato. Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento CE n.70/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Ai soli fini dell’accesso alle agevolazioni regionali, possono essere socie le imprese così come definite nella Legge Regionale 21 settembre 2005 n.11 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Al Consorzio possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche Enti, Istituti di Credito, Associazioni ed Aziende che, pur non fruendo dei servizi del Consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consorzio. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti richiesti. Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto.

L'ammissione al Consorzio deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con decisione insindacabile.

La deliberazione di ammissione dovrà essere annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei Soci.

Art.7

Obblighi dei Soci

I soci, di cui al comma 2 dell'art.6, sono obbligati:

- All’atto dell’iscrizione:

1) al versamento delle quote di partecipazione;

2) al versamento di una tassa di ammissione che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ad ogni inizio di esercizio sociale

3) a sottoscrivere una fidejussione per un ammontare non inferiore ad Euro duemilacento (euro 2.100/00) alle condizioni e secondo le indicazioni che saranno fissate nella convenzione di cui all'art.4 del presente Statuto.

4) a concorrere alla formazione ed all'incremento del "fondo rischi" nei limiti e nelle modalità di cui all'art.5 del presente Statuto.

- All’atto dell’erogazione del servizio:

5) all’integrazione della garanzia di cui ai punti 3 e 4;

6) al versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Consorzio ai sensi del precedente art.3, nonché al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per loro conto;

7) al versamento di una commissione per la garanzia concessa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Dette commissioni, insieme alla sopracitata tassa di ammissione, concorreranno alla formazione del fondo spese correnti del Consorzio.

Qualora le entrate ordinarie di esercizio non fossero sufficienti a coprire le spese di amministrazione, il Consiglio potrà deliberare un contributo straordinario a carico dei Soci, con le modalità ritenute opportune.

Tutti i consorziati sono, inoltre, obbligati a :

a) trasmettere al Consorzio i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all’oggetto consortile e in ogni caso quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all’art.6 secondo comma, nonché all’eventuale trasferimento dell’azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni ed a ogni eventuale modifica subita dall’atto costitutivo. Dette notizie e/o dati debbono pervenire entro 45 giorni dalla data della richiesta degli uffici del Consorzio pena l’esclusione, per quell’anno, di tutti i servizi resi dallo stesso in favore del socio.

b) osservare lo Statuto;

c) favorire gli interessi del Consorzio.

Art.8

Patrimonio consortile

Il patrimonio consortile è costituito:

1) dalle quote di fondo consortile sottoscritte e versate dai soci;

2) dalle riserve costituite in tutto o in parte con gli avanzi della gestione, qualora non vengano destinate dall’Assemblea dei Soci ad altra voce;

3) dai contributi e/o dalle integrazioni ricevute da soggetti pubblici e/o privati;

4) dall’eventuale riserva straordinaria se deliberata dall’Assemblea

5) dalle eventuali donazioni comunque pervenute;

Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo del fondo rischi indisponibile, non può essere inferiore ai limiti di legge. Nel caso in cui al termine dell’esercizio finanziario risulti una perdita superiore ad 1/3 del capitale , si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del C.C

Le quote del Patrimonio , il cui importo unitario è stabilito in Euro mille (euro 1000/00), non sono cedibili a nessun titolo.

Art.9

Cessazione del vincolo sociale

La qualità di socio si perde per:

1) Morte

a) Qualora si verifichi il decesso del titolare di impresa individuale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il subingresso dell’erede e/o degli eredi su loro domanda solo se intendono proseguire l’attività del de cuius. Nel caso di più eredi , essi nella domanda dovranno indicare un solo rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali entro 90 giorni dalla morte del de cuius; ove non lo facessero nel termine stabilito, l’erede e /o gli eredi si intenderanno receduti.

Rimane fermo comunque che nell’ipotesi in cui sussistano posizioni debitorie in relazione ai fidi concessi al de cuius, l’erede o gli eredi avranno l’obbligo di saldare tutte le posizioni debitorie esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione in alternativa potrà procedere alla liquidazione della quota sociale agli eredi.

b) Qualora si verifichi la morte di uno dei soci di una società di persone socia del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione, potrà insindacabilmente decidere anche l’eventuale esclusione della società socia.

Rimane fermo comunque che nell’ipotesi in cui sussistano posizioni debitorie in relazione ai fidi concessi alla società , quest’ultima avrà l’obbligo di saldare tutte le posizioni debitorie esistenti.

c) Qualora socia del Confidi sia una società diversa di quella di cui al punto b), il vincolo cessa con lo scioglimento e messa in liquidazione volontaria della stessa e/o alla sottoposizione ad amministrazione controllata e/o concordato preventivo e/o altra procedura concorsuale.

Rimane fermo comunque che nell’ipotesi in cui sussistano posizioni debitorie in relazione ai fidi concessi alla società, quest’ultima avrà l’obbligo di saldare tutte le posizioni debitorie esistenti. Il Consiglio di Amministrazione della società posta in liquidazione risponderà in solido con la società.

d) Nel caso di cessazione di attività, il socio avrà diritto al rimborso della sola quota di capitale sociale

2) Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio se nel corso di tre esercizi consecutivi gli siano stati negati ad opera del Confidi, ovvero degli enti finanziari convenzionati, i fidi e/o i finanziamenti richiesti nell'ambito applicativo delle convenzioni e della legislazione vigente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal recedente al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata e deve essere annotata nel libro dei Soci.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori, purchè abbia definito, con gli istituti di credito, gli eventuali rapporti garantiti dal Confidi. Il recedente ha diritto al rimborso della quota di capitale versata come risulta dalla contabilità. La domanda di rimborso dovrà essere fatta a pena di decadenza entro 180 giorni dalla delibera dell’organo di amministrazione. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci recedenti saranno destinate a riserva ordinaria.

3) Decadenza –Esclusione

Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti dalla Legge e dallo Statuto per la sua appartenenza al Confidi.

Il Socio, previo accertamento e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, è escluso dal Confidi, oltre che nei casi previsti dal codice civile, quando:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Confidi;

b) rifiuti di prestare fideiussione e di concorrere al fondo rischi;

c) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali, o sia stato sottoposto con provvedimento definitivo a misure di prevenzione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

d) qualora ricevuta richiesta dal Confidi di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori convenzionati, entro i termini e nei limiti della ripartizione dell’onere del socio insolvente effettuato dallo stesso Consorzio , si rifiuti di far fronte agli impegni:

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare l’esclusione del socio del Confidi quando:

a) non abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto all’atto dell’iscrizione, al pagamento del contributo annuale o di quant’altro venga successivamente richiesto per la concessione della garanzia o per la vita del Confidi.

b) non abbia rispettato gli obblighi contratti nei confronti del Confidi;

c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza dalle disposizioni previste nello Statuto e/o nell’eventuale regolamento interno, o delle deliberazioni degli organi del Confidi;

d) abbia interessi in contrasto con quelli del Confidi.

L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio entro 60 giorni a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora l'esclusione non ha luogo di diritto, il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all’art.19 del presente Statuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione .

Al Socio escluso non spetterà alcun rimborso né in ordine alla quota sociale, né in ordine alle somme versate al fondo rischi.

Art. 10

Bilancio ed esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di esercizio sono destinati alla riserva ordinaria, salvo la facoltà degli amministratori di costituire con gli stessi nuovi fondi rischi.

In applicazione della Legge Regionale 18 luglio 1974 n. 22 e della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32, il Consorzio dovrà trasmettere all’Assessorato Industria, ed eventualmente agli altri Assessorati competenti della Regione Siciliana, copia del bilancio dell’esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso.



 

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