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Organigramma e Statuto PDF Stampa E-mail
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Organigramma e Statuto
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Organigramma

Componenti Consiglio d'Amministrazione:

> Vento Giuseppe  -  Presidente

> Vitrano Antonio

> Evangelista Vinzia 

> Iovino Caterina 

> Tardia Elena  

 

 

Componenti Collegio Sindacale:

> Gervasi Maria Cinzia  - Presidente

> La Commare Salvatore  - Sindaco effettivo

> LO CASCIO ANNA - Sindaco effettivo

> Lombardo Fulvio - Sindaco supplente

> Catania Micaela - Sindaco supplente

 

DIRETTORE: Dina Tardia

 

 


 

 Statuto

 

 

Sindaco supplente

Allegato “A” della Raccolta n.3086.

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

“CONFIDI TRAPANI - Società cooperativa per azioni.”

 

Art. 1) Costituzione - Sede

E’ costituita la società cooperativa per azioni, a mutualità prevalente, denominata

“CONFIDI TRAPANI - Società cooperativa per azioni.”.

La sede sociale è in Trapani.

Altre sedi secondarie potranno essere istituite o soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.2) Durata

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31.12.2100) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

Art.3)- Oggetto

La società  si basa sui principi della mutualità prevalente, non ha scopo di lucro e si propone di assistere i propri soci nell’accesso al credito e comunque in ogni operazione finanziaria necessaria allo svolgimento della loro attività e nel reperimento del capitale di rischio mediante lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva che si realizza con la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie, costituite con l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto od in parte dalle imprese socie, volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti  operanti nel settore finanziario. Pertanto la società svolgerà esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nel caso ne ricorrano i requisiti, la società potrà svolgere le attività previste dall’art. 155, comma 4 quater e 4 quinquies del testo unico legge bancaria e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso in conformità alle prescrizioni di cui all’art.2521 c.c., comma 2, la società potrà svolgere attività con i terzi nei limiti dell’art.155 comma 4, quater e 4 quinquies e successive modifiche ed integrazioni e comunque l’attività prevalente esercitata sarà quella di garanzia collettiva dei fidi.

A titolo esemplificativo il confidi nello svolgimento della propria attività potrà:

- prestare garanzie collettive ai propri soci per favorire la concessione di credito sotto qualsiasi forma tecnica comprese le operazioni finanziarie di cessione di credito commerciale e le operazioni di locazione finanziaria - sia a breve che a medio lungo termine – nelle operazioni di consolidamento dei debiti a breve, di capitalizzazione e di ricapitalizzazione poste in essere da parte di banche e/o di ogni altro soggetto finanziatore;

- prestare garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte ai soci nonché di gestire fondi pubblici di agevolazioni, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge e in particolare della legge 326/03;

- costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, associazioni, consorzi, società, enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare l’attività del Confidi;

- partecipare ad iniziative, programmi e strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti, società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore del Confidi;

- prestare assistenza finanziaria, promuovere seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento su tematiche finanziarie e creditizie;

- la società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura finanziaria, bancaria, industriale, commerciale sia immobiliare che mobiliare o di garanzia incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ed ogni altra attività, purché utile alla realizzazione agli scopi sociali, anche accedendo al credito agevolato per le cooperative presso i competenti istituti regionali e statali a finanziamenti comunitari;

- nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati, in funzione di garanzia, depositi indisponibili, costituiti presso il finanziatore delle imprese socie, potranno essere accettate fidejussioni da parte di terzi da utilizzare insieme alle fideiussioni prestate dai soci.

Il Confidi potrà aderire ad un consorzio o società consortile o società cooperativa di garanzia fidi di secondo grado ovvero a strutture associative anche temporanee fra Confidi o organismi con finalità analoghe.

I fondi della società potranno essere investiti in titoli dello Stato o dallo Stato garantiti ovvero in titoli obbligazionari in larga diffusione emessi da istituzioni bancarie o da società quotate in borsa compresi i servizi di investimento - prevalentemente di carattere obbligazionario - offerti da primarie banche e società di gestione nel  risparmio con elevato rating.

In particolare la società procederà, secondo le modalità indicate nel presente statuto:

a) alla stipulazione di una o più convenzioni con istituti di credito, di medio credito, con società abilitate all’esercizio di obbligazione finanziaria, di factoring e di leasing, enti pubblici e privati, società, assicurazioni ed istituti d credito;

b) alla costituzione dì uno o più fondi rischi;

c) alla determinazione delle modalità per l’impiego delle fidejussioni che i soci e i terzi si sono impegnati a concedere. La società potrà, altresì, effettuare operazioni in cogaranzia e controgaranzia, nei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente anche aderendo a consorzi o società consortili o cooperative di garanzie fidi di secondo grado.


 

Art.4 - Convenzioni con le aziende di credito

Gli amministratori potranno stipulare convenzioni con una o più aziende di credito a fine di concordare la concessione ai propri soci di fidi e/o finanziamenti di qualsiasi genere o natura in regime di favore.

Le convenzioni dovranno essere informate ai seguenti principi:

a) il socio, che intende ottenere il fido alle condizioni convenute tra la banca e la società, dovrà rivolgersi a quest’ultima la quale provvederà ad inoltrare all’azienda di credito le domande ritenute meritevoli di esame, corredate dalle proprie osservazioni;

b) l’azienda di credito curerà  quindi l’istruttoria necessaria per la concessione del finanziamento in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari e potrà chiedere all’impresa interessata ogni documentazione ritenuta necessaria in aggiunta alle indicazioni ed ai documenti richiesti dal consorzio all’atto della presentazione della domanda;

c) il Consiglio di Amministrazione della società, ad istruttoria ultimata da parte dell’azienda di credito e su proposta di quest’ultima, deciderà insindacabilmente sulle domande di concessione di finanziamento; per la validità di tale deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti dell’organo predetto; la deliberazioni sono prese col voto della maggioranza di tutti i presenti;

d) la società, a garanzia dei finanziamenti concessi ai propri soci, rilascerà a favore della Banca propria fidejussione e costituirà in cauzione presso la Banca stessa un fondo rischi; o, in alternativa, ferma restando la costituzione in cauzione presso la Banca dì un fondo rischi, farà rilasciare da ciascuna  impresa consociata direttamente a favore della Banca una fidejussione;

e) qualora la Banca debba avvalersi della fideiussione prestatale dalla società o delle fideiussioni prestatele in alternativa dalle singole consociate, dovrà preventivamente darne comunicazione scritta alla società, la quale provvederà a ripartire, proporzionalmente tra i soci, l’onere del socio insolvente, nei limiti della responsabilità fideiussoria di ciascun socio;

f)  la convenzione conclusa con la Banca dovrà avere una durata limitata, altrimenti tale convenzione dovrà prevedere il diritto di recesso a favore della società cooperativa.

La concessione di fidi da parte della società è, altresì, soggetta alle seguenti modalità e condizioni:

1)      l’importo unitario massimo dei finanziamenti a breve termine garantibili dal Confidi per ciascuna impresa sarà deliberato discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione ma non potrà essere superiore a 20 (venti) volte l’ammontare delle fidejussioni e del concorso a fondi rischi prestando da ciascuna azienda e dell’eventuale quota parte delle fidejussioni e dei contributi a fondo rischi prestati dalla regione e da altri enti pubblici e privati in proporzione all’apporto dei soci.

Ove si tratti invece di finanziamenti tipologicamente diversi (ad esempio a medio termine, leasing, factoring, consolidamento) il predetto moltiplicatore non potrà essere superiore a 30 (trenta) volte.

Ai soli fini dell’accesso alle agevolazioni regionali l’importo unitario dei finanziamenti a ciascun socio garantibile non potrà superare il limite massimo previsto dalla legge vigente al momento della concessione del finanziamento. Analogamente le garanzie concesse non potranno superare il limite previsto dalla legge vigente.

Per la parte eccedente il limite di legge e/o per le imprese ubicate al di fuori del territorio regionale, potranno essere costituiti separati fondi rischi;

2)      il totale dei finanziamenti garantibili a breve termine in favore di tutti i soci sarà pari ad un massimo di 20 (venti) volte l’ammontare complessivo del fondo rischi e del monte fidejussioni in essere. Nell’ipotesi, invece, dei finanziamenti tipologicamente diversi (di cui al precedente punto 1), i predetti moltiplicatori saranno pari ad un massimo di 30 (trenta) volte.

La percentuale di rischio da far gravare sulla garanzia consorziale per ogni singolo finanziamento garantito non potrà essere superiore all’80% (ottanta per cento).

Nel caso della gestione dei Fondi Speciali Antiusura di cui all’art.15 della L.108/96 le garanzie potranno essere concesse  nei limiti della legge.

Nel determinare le condizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà far sì che si tenga conto del rapporto fondi rischi -  monte fidejussioni nonché delle capacità patrimoniali e delle attitudini imprenditoriali delle imprese, in cui favore vengono concesse le fidejussioni.

Per la concessione delle operazioni in cogaranzia e contro garanzia con il Consorzio fidi di secondo grado, la procedura di cui ai precedenti commi potrà essere integrata dalle disposizioni, regolamenti, e relative convenzioni.

Per le operazione in cogaranzia e controgaranzia con il consorzio fidi di secondo grado, inoltre, la garanzia concessa dal Consorzio di primo grado non potrà essere superiore all’80% (ottanta per cento).

Gli importi come sopra indicati determinati ai fini delle agevolazioni di cui alla normativa regionale, potranno variare in conformità alle prescrizioni della normativa regionale di riferimento tempo per tempo vigente.

Art.5) - Soci

Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge è illimitato.

Possono essere soci tutte le piccole e medie imprese come definite dal comma 8 dell’art. 13 della legge 326 del 24 novembre 2003 e più precisamente le imprese del settore industriale, commerciale, del turismo, dei servizi, nonché le imprese artigiane ed agricole e tutte le p.m.i. ed i soggetti previsti dalla norme regionali e nazionali tempo per tempo vigenti.

Al Confidi possono altresì aderire anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese purché complessivamente non rappresentino più dì 1/6 (un sesto) delle imprese socie.

In particolare le piccole e medie imprese come sopra individuate, aventi sede legale e/o insediamenti produttivi nella provincia di Trapani o nel territorio della Regione Siciliana che usufruiscono delle agevolazioni della Regione Sicilia dovranno rispettare le caratteristiche ed i parametri previsti dalla normativa regionale tempo per tempo vigente.

Possono sostenere l’attività del consorzio anche l’associazione degli industriali di Trapani, enti pubblici e privati, istituti di credito ed imprese che pur non fruendo dei servizi della società stessa concorrano al conseguimento delle sue finalità.

Gli enti sostenitori non assumono la veste di soci ne fruiscono delle attività sociali; possono invece sostenere l’attività consortile attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni.

L’ammissione al consorzio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

L’aspirante socio deve dichiarare di possedere i requisiti per l’ammissione a socio, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata  all’interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, motivare e comunicare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione al socio.

Qualora la domanda non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione l’aspirante socio può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza di pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio  i  Amministrazione  può subordinare le delibere  di ammissione al socio alla concessione della garanzia sulle linee di credito.

Ciascun nuovo socio dovrà versare la somma di € 500,00 (cinquecento virgola zero)  o multiplo per ciascuna azione, oltre l’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea ai sensi dell’art.2528, 2 comma c.c. oltre la tassa di ammissione che sarà determinata dal Il Consiglio di Amministrazione in base alla situazione economica, finanziaria del consorzio.

Inoltre, il socio, che usufruirà del credito sarà tenuto a versare ogni anno una somma che verrà stabilita dal il Consiglio di Amministrazione per fondo spese gestione del Consorzio.

Ciascuna impresa partecipante quale socio ordinario, successivamente alla propria ammissione e previa quantificazione delle linee di credito e delle relative garanzie concesse secondo le modalità previste al precedente art.4 è tenuta, altresì, a rilasciare, direttamente, o a mezzo del suo titolare o legale rappresentante, alla società, o, a richiesta della società stessa, direttamente alle aziende di credito con le quali saranno stipulate le convenzioni, una o più fidejussione per un importo complessivo pari ad 1 (uno) volta e mezzo la quota di partecipazione a fondi rischio versata ai sensi del successivo art.6. In merito al rapporto fra fondi rischi e impegno fidejussorio, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni regionali si fa riferimento alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Art.6 - Fondi rischi

Al fine di garantire le operazioni di finanziamento compiute dai soci - per suo tramite - con le Banche società leasing ed istituti di credito convenzionati, in seno al consorzio verranno costituiti uno o più fondi rischi ai quali si attingerà, prima di escutere le fidejussioni, per coprire eventuali perdite denunciate dagli istituti di credito.

Alla costituzione e all’incremento del fondo rischi depositato in conti fruttiferi o in titoli di stato o garantiti dallo stato ovvero in titoli obbligazionari di larga diffusione emessi da istituzioni bancarie o da Società quotate in Borsa compresi i servizi di investimento - prevalentemente di carattere obbligazionario - offerti da primarie Banche e Società di gestione del risparmio con elevato rating, affluiscono:

a) gli stanziamenti effettuati dai Soci  aderenti e partecipanti nella misura minima prevista di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

b) l’eventuale accantonamento che sarà stabilito nelle convenzioni bancarie;

c) l’integrazione prevista da eventuali leggi regionali e nazionali;

d) in obbligo alle disposizione della L.R. 11/2005 gli interessi maturati sui fondi rischi integralmente per la parte relativa all’apporto regionale;

e) gli  eventuali contributi di privati, aziende, associazioni enti e Amministrazioni pubbliche erogati in favore della Società ove espressamente destinati ai “fondo rischi”;

f)  gli utili di esercizio destinati ai fondi rischi dall’Assemblea dei Soci.

Ove richiesto si potranno prevedere fondi rischi diversificati per l’affluenza di integrazioni regionali facenti capo ai diversi Assessorati Regionali ovvero per la garanzia a quelle imprese che non usufruiscono delle agevolazioni regionali.

Qualora il Fondo Rischi non risulti sufficiente a ripianare nella misura percentuale prevista convenzionalmente le insolvenze delle singole imprese associate, accertate e comunicate dalle banche, l’eventuale eccedenza di queste è proporzionalmente ripartita tra tutti i prestatori delle fidejussioni.

Questi sono tenuti, a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione, a versare le proprie quote - nei limiti della fidejussione prestata - entro il termine di novanta giorni dalla predetta richiesta.

In ipotesi di incapienza del fondo rischi, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare il moltiplicatore di cui al punto 1 dell’articolo 4, in base alle esigenze di ricostituzione del fondo rischi, e quindi imporre alle imprese associate, che intendano mantenere l’affidamento garantito, di concorrere alla ricostituzione del fondo rischi mediante il versamento delle somme e delle fideiussioni necessarie al rispetto dei nuovi parametri così determinati.

Le imprese che usufruiranno della garanzia, cogaranzia o controgaranzia del Confidi di secondo grado, al quale il Confidi di primo grado aderisce, saranno tenute a costituire le garanzie relative alle suddette operazioni secondo le relative disposizioni di legge e statutarie.


 

Articolo 7 Circolazione azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Tuttavia,  ai sensi dell'art. 2346 c.c. la società non emetterà i titoli azionari. Ai sensi dell'art. 2355 c.c. il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento della iscrizione nel libro soci.

Le azioni dei  Soci non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Per la trasferibilità delle azioni si applica la disciplina di cui all’art. 2530 C.C.

La responsabilità dei soci per i debiti sociali è limitata alle azioni possedute salvo quanto disposto per le fidejussioni.

Articolo 8 Obblighi dei Soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento della tassa di ammissione;

b) al versamento della quota sociale;

c) a  rilasciare fidejussioni per un ammontare non inferiore a euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e comunque in conformità al precedente articolo 5; qualora il Socio sia una Società, il Consiglio dì Amministrazione potrà richiedere, a garanzia del relativo affidamento, la prestazione di fidejussioni personali ai Consiglieri dì Amministrazione o all’Amministratore Unico, e/o ad uno o più Soci od a terzi, all’atto dell’assunzione della garanzia consortile;

d) a concorrere alla formazione del fondo rischi nei limiti di cui all’articolo 6;

e) alla ricostituzione del fondo rischi a mente dell’ultima parte dell’articolo 6;

f) a versare alla Società, ove esigenze di bilancio lo imponessero, in aggiunta al contributo ordinario di cui all’articolo 5 penultimo comma, un contributo straordinario da prelevarsi dalle somme accreditate agli stessi a titolo di abbattimento sugli interessi;

g) a concorrere, anche indipendentemente dalla concessione della garanzia mutualistica, alla formazione del fondo rischi nella misura minima che potrà essere individuata con delibera del Consiglio di Amministrazione;

h) a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali nonché le convenzioni stipulate;

i) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi del Confidi.

Articolo 9 Cessazione del vincolo sociale

Il vincolo sociale cessa nei seguenti casi:

1. in caso di decesso del socio - se trattasi di ditta individuale. In conformità alle disposizioni di cui al 2534, secondo comma C.C., il rapporto sociale continuerà previa l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con gli eredi del socio defunto, provvisti dei requisiti per

l’ammissione salvo che questi manifestino l’intendimento di non proseguire l’attività imprenditoriale del defunto medesimo. Nel caso di pluralità di eredi questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la quota sia divisibile e la Società (Confidi) consenta la divisione.

Qualora aderente al Consorzio sia una Società, il vincolo cessa all’atto della messa in liquidazione della stessa.

2. In caso di recesso del Socio.

Il Socio può recedere dalla Società qualora - avendone fatta richiesta - il Consiglio di Amministrazione si pronunci favorevolmente, ovvero se nel corso di due esercizi consecutivi abbia avuto negato il finanziamento richiesto nell’ambito applicativo delle convenzioni e della legislazione regionale, ovvero qualora abbia cessato, in via definitiva, la propria attività.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società con lettera raccomandata a/r, purché abbia definito i rapporti  garantiti dal Confidi. Il recesso non può essere parziale.

La richiesta di recesso deve essere esaminata dagli  Amministratori  entro  60 sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell’art.2532 del C.C.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli Amministratori. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto quando saranno andate a buon fine le obbligazioni esistenti della società al momento dell’accoglimento del recesso per i rapporti sociali.

3. in caso di esclusione del Socio

Il Socio è escluso dalla Società, ferme restando le ipotesi previste dalla legge:

a) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 8;

b) quando sia stato dichiarato fallito o ammesso alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata.

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società;

e) nei casi previsti dall’art.2286 C.C.

f) nei casi previsti dall’art.2288 primo comma, C.C.

La cessazione del vincolo sociale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi dell’art. 2533 C. C.

Articolo 10 Effetti della cessazione del vincolo sociale.

La cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa, tenuto in debita considerazione lo scopo mutualistico della Società, non attribuisce diritto alcuno al Socio alla restituzione delle somme versate a titolo di partecipazione al fondo rischi. Il rimborso delle azioni possedute avverrà in conformità alle prescrizioni dell’art.2535 C.C., previa verifica della sussistenza di eventuali debiti di sottoscrizione e, laddove sussistenti, per differenza. Quanto alle fidejussioni prestate, il Socio cessato maturerà il diritto alla restituzione dopo la definizione dei finanziamenti - contratti anche dagli altri Soci – che dovessero essere in corso al momento della risoluzione del vincolo sociale, previa deduzione degli eventuali esborsi cagionati dalle insolvenze denunciate dagli istituti di credito convenzionati e, in ogni. caso, dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi da tale data.

Articolo 11 Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna dal valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) o multipli. Ciascun socio potrà essere titolare di tante quote il cui valore nominale non sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

b) dalle riserve;

c) dall’ammontare dei fondi rischi;

d) dall’ammontare del fondo costituito dalle tasse di ammissioni versate;

e) dagli eventuali contributi erogati da Enti pubblici e privati e da Associazioni a titolo di contributo a Fondo Rischi.

Articolo 12 Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e dei documenti a corredo in conformità alle prescrizioni di legge.

L’eventuale eccedenza attiva è destinata a riserva ordinaria, salva la facoltà degli Amministratori di costituire con la riserva ordinaria nuovi fondi rischi.


 

Articolo 13. Organi sociali

Sono Organi della Società:

a ) l’Assemblea dei Soci;

b ) il Consiglio di Amministrazione;

c ) il Collegio Sindacale.

Articolo 14 Assemblea dei Soci

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Viene convocata almeno una volta l’anno, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2364 del Codice Civile l’Assemblea annuale, quando particolari esigenze lo richiedessero, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è convocata ad iniziativa del Presidente o su decisione del Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei soci, mediante lettera raccomandata ovvero mediante telegramma, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova del ricevimento, da spedirsi almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione e contenente 1’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.

Con il medesimo avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso che non si raggiunga in prima convocazione il quorum costitutivo.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Sostenitori.

Ad ogni socio spetta un solo voto, anche se si tratta di una persona giuridica.

Il voto può essere dato per rappresentanza.

Il voto non può essere dato per corrispondenza.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera sempre con la maggioranza dei presenti.

Per la determinazione della competenza dell’Assemblea ordinaria e dell’assemblea straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal Codice Civile.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

L’Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto come segue:

- da cinque a nove membri eletti tra i soci.

L’Assemblea, all’atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, ne determina la composizione per il triennio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione nel suo seno elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio, che durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati in conformità alle prescrizioni di legge e sono esonerati dall’obbligo di prestare cauzioni. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a mezzo telefax, posta elettronica, telegramma o lettera raccomandata cinque giorni prima dell'adunanza, o, nel caso di urgenza, tre giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dovendosi fra questi comprendere tutte le attribuzioni espressamente previste nel corso del presente Statuto. Il Consigliere di nomina assembleare che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive viene considerato dimissionario e viene sostituito nelle forme di cui all’articolo 2386 del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione, salva diversa prescrizione di legge, competono le modifiche statutarie determinate da adeguamenti a disposizioni normative che si dovessero rendere di volta in volta necessari, ed il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio comunale.

Articolo 17 Rappresentanza

La rappresentanza della Società, anche in giudizio, spetta al Presidente, che può conferire procure sia particolari che generali. L’atto di conclusione delle convenzioni con le banche deve riportare la firma di un altro membro del Consiglio di Amministrazione, se vi sono più amministratori.

In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

Articolo 18 Collegio Sindacale

IL Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge. Possono essere eletti Sindaci anche non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Uno dei membri effettivi sarà nominato secondo le vigenti disposizioni normative regionali e dovrà rappresentare l’Amministrazione Regionale.

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile.

All’uopo il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 19 Bilancio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal primo gennaio al trentuno dicembre e deve essere compilato e depositato a disposizione dei soci presso i locali sociali almeno trenta giorni prima dell’Assemblea ordinaria.

Gli utili netti di esercizio verranno assegnati alla riserva legale, alla riserva straordinaria ed al fondo rischi, essendo escluso ogni diritto dei soci alla loro distribuzione.

Una quota degli utili netti annuali come stabilito dalle disposizioni nazionali tempo per tempo vigenti deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nelle misure e con le modalità previste e/o al Fondo Interconsortile di Garanzia cui il Confidi aderisca, o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell’art.13 della L.326/03.

Le eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno essere ripianate utilizzando le riserve straordinarie già costituite.

L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio d’esercizio completo delle relazioni e attestazioni di legge dovrà essere trasmesso - entro 30 giorni dall’approvazione – agli assessorati regionali competenti.

Articolo 20 Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In  caso  di scioglimento o liquidazione della Società, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione Siciliana, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia di cui alla Legge Regionale 11/2005 ed eventuali successive in modifica.

Articolo 21 Requisiti mutualistici

La Società è retta con i principi della mutualità. Pertanto:

- non possono in alcun caso distribuirsi dividendi ai soci, giusta quanto previsto al precedente articolo 19;

- non possono essere distribuite riserve ai soci durante la vita sociale; il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione  secondo  quanto previsto dal comma 5 dell’art.11  della L.31 gennaio 1992 numero 59 ovvero al fondo interconsortile di garanzia cui il Confidi eventualmente  aderisca,  o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui all’art.13 della L.326/03

Articolo 22 Approvazione

Il presente Statuto dovrà essere approvato con decreto dell’Assessorato Regionale per l’Industria e, ove richiesto, nell’ipotesi in cui si siano avviati i rispettivi rapporti, con decreto degli Assessorati Regionali con i quali la Società operi ai sensi delle vigenti normative regionali di settore.

Ulteriori modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio dovranno essere approvate dall’Amministrazione Regionale per la verifica dei requisiti previsti dal comma 1 del’art.5 della L.R.11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23 Rinvio a norma di legge

Per quant’altro non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle Cooperative, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società per azioni nonché le disposizioni della attinente normativa regionale e nazionale in materia vigente, tempo per tempo, tra cui l’art. 13 della L.326/2003 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO in TRAPANI in data 04 settembre 2006.

Firmato: DURANTE DAVIDE

DANIELE PIZZO, notaio

 

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