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Organigramma e Statuto - Pagina 4 PDF Stampa E-mail
Indice
Organigramma e Statuto
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Articolo 13. Organi sociali

Sono Organi della Società:

a ) l’Assemblea dei Soci;

b ) il Consiglio di Amministrazione;

c ) il Collegio Sindacale.

Articolo 14 Assemblea dei Soci

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Viene convocata almeno una volta l’anno, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2364 del Codice Civile l’Assemblea annuale, quando particolari esigenze lo richiedessero, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è convocata ad iniziativa del Presidente o su decisione del Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei soci, mediante lettera raccomandata ovvero mediante telegramma, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova del ricevimento, da spedirsi almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione e contenente 1’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.

Con il medesimo avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso che non si raggiunga in prima convocazione il quorum costitutivo.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Sostenitori.

Ad ogni socio spetta un solo voto, anche se si tratta di una persona giuridica.

Il voto può essere dato per rappresentanza.

Il voto non può essere dato per corrispondenza.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera sempre con la maggioranza dei presenti.

Per la determinazione della competenza dell’Assemblea ordinaria e dell’assemblea straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal Codice Civile.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

L’Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto come segue:

- da cinque a nove membri eletti tra i soci.

L’Assemblea, all’atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, ne determina la composizione per il triennio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione nel suo seno elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio, che durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati in conformità alle prescrizioni di legge e sono esonerati dall’obbligo di prestare cauzioni. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a mezzo telefax, posta elettronica, telegramma o lettera raccomandata cinque giorni prima dell'adunanza, o, nel caso di urgenza, tre giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dovendosi fra questi comprendere tutte le attribuzioni espressamente previste nel corso del presente Statuto. Il Consigliere di nomina assembleare che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive viene considerato dimissionario e viene sostituito nelle forme di cui all’articolo 2386 del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione, salva diversa prescrizione di legge, competono le modifiche statutarie determinate da adeguamenti a disposizioni normative che si dovessero rendere di volta in volta necessari, ed il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio comunale.

Articolo 17 Rappresentanza

La rappresentanza della Società, anche in giudizio, spetta al Presidente, che può conferire procure sia particolari che generali. L’atto di conclusione delle convenzioni con le banche deve riportare la firma di un altro membro del Consiglio di Amministrazione, se vi sono più amministratori.

In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

Articolo 18 Collegio Sindacale

IL Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge. Possono essere eletti Sindaci anche non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Uno dei membri effettivi sarà nominato secondo le vigenti disposizioni normative regionali e dovrà rappresentare l’Amministrazione Regionale.

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile.

All’uopo il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 19 Bilancio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal primo gennaio al trentuno dicembre e deve essere compilato e depositato a disposizione dei soci presso i locali sociali almeno trenta giorni prima dell’Assemblea ordinaria.

Gli utili netti di esercizio verranno assegnati alla riserva legale, alla riserva straordinaria ed al fondo rischi, essendo escluso ogni diritto dei soci alla loro distribuzione.

Una quota degli utili netti annuali come stabilito dalle disposizioni nazionali tempo per tempo vigenti deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nelle misure e con le modalità previste e/o al Fondo Interconsortile di Garanzia cui il Confidi aderisca, o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell’art.13 della L.326/03.

Le eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno essere ripianate utilizzando le riserve straordinarie già costituite.

L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio d’esercizio completo delle relazioni e attestazioni di legge dovrà essere trasmesso - entro 30 giorni dall’approvazione – agli assessorati regionali competenti.

Articolo 20 Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In  caso  di scioglimento o liquidazione della Società, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione Siciliana, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia di cui alla Legge Regionale 11/2005 ed eventuali successive in modifica.

Articolo 21 Requisiti mutualistici

La Società è retta con i principi della mutualità. Pertanto:

- non possono in alcun caso distribuirsi dividendi ai soci, giusta quanto previsto al precedente articolo 19;

- non possono essere distribuite riserve ai soci durante la vita sociale; il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione  secondo  quanto previsto dal comma 5 dell’art.11  della L.31 gennaio 1992 numero 59 ovvero al fondo interconsortile di garanzia cui il Confidi eventualmente  aderisca,  o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui all’art.13 della L.326/03

Articolo 22 Approvazione

Il presente Statuto dovrà essere approvato con decreto dell’Assessorato Regionale per l’Industria e, ove richiesto, nell’ipotesi in cui si siano avviati i rispettivi rapporti, con decreto degli Assessorati Regionali con i quali la Società operi ai sensi delle vigenti normative regionali di settore.

Ulteriori modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio dovranno essere approvate dall’Amministrazione Regionale per la verifica dei requisiti previsti dal comma 1 del’art.5 della L.R.11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23 Rinvio a norma di legge

Per quant’altro non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle Cooperative, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società per azioni nonché le disposizioni della attinente normativa regionale e nazionale in materia vigente, tempo per tempo, tra cui l’art. 13 della L.326/2003 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO in TRAPANI in data 04 settembre 2006.

Firmato: DURANTE DAVIDE

DANIELE PIZZO, notaio



 

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