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Articolo 7 Circolazione azioni
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2346 c.c. la società non emetterà i titoli azionari. Ai sensi dell'art. 2355 c.c. il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento della iscrizione nel libro soci.
Le azioni dei Soci non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Per la trasferibilità delle azioni si applica la disciplina di cui all’art. 2530 C.C.
La responsabilità dei soci per i debiti sociali è limitata alle azioni possedute salvo quanto disposto per le fidejussioni.
Articolo 8 Obblighi dei Soci
I soci sono obbligati:
a) al versamento della tassa di ammissione;
b) al versamento della quota sociale;
c) a rilasciare fidejussioni per un ammontare non inferiore a euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e comunque in conformità al precedente articolo 5; qualora il Socio sia una Società, il Consiglio dì Amministrazione potrà richiedere, a garanzia del relativo affidamento, la prestazione di fidejussioni personali ai Consiglieri dì Amministrazione o all’Amministratore Unico, e/o ad uno o più Soci od a terzi, all’atto dell’assunzione della garanzia consortile;
d) a concorrere alla formazione del fondo rischi nei limiti di cui all’articolo 6;
e) alla ricostituzione del fondo rischi a mente dell’ultima parte dell’articolo 6;
f) a versare alla Società, ove esigenze di bilancio lo imponessero, in aggiunta al contributo ordinario di cui all’articolo 5 penultimo comma, un contributo straordinario da prelevarsi dalle somme accreditate agli stessi a titolo di abbattimento sugli interessi;
g) a concorrere, anche indipendentemente dalla concessione della garanzia mutualistica, alla formazione del fondo rischi nella misura minima che potrà essere individuata con delibera del Consiglio di Amministrazione;
h) a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali nonché le convenzioni stipulate;
i) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi del Confidi.
Articolo 9 Cessazione del vincolo sociale
Il vincolo sociale cessa nei seguenti casi:
1. in caso di decesso del socio - se trattasi di ditta individuale. In conformità alle disposizioni di cui al 2534, secondo comma C.C., il rapporto sociale continuerà previa l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con gli eredi del socio defunto, provvisti dei requisiti per
l’ammissione salvo che questi manifestino l’intendimento di non proseguire l’attività imprenditoriale del defunto medesimo. Nel caso di pluralità di eredi questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la quota sia divisibile e la Società (Confidi) consenta la divisione.
Qualora aderente al Consorzio sia una Società, il vincolo cessa all’atto della messa in liquidazione della stessa.
2. In caso di recesso del Socio.
Il Socio può recedere dalla Società qualora - avendone fatta richiesta - il Consiglio di Amministrazione si pronunci favorevolmente, ovvero se nel corso di due esercizi consecutivi abbia avuto negato il finanziamento richiesto nell’ambito applicativo delle convenzioni e della legislazione regionale, ovvero qualora abbia cessato, in via definitiva, la propria attività.
Il Socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società con lettera raccomandata a/r, purché abbia definito i rapporti garantiti dal Confidi. Il recesso non può essere parziale.
La richiesta di recesso deve essere esaminata dagli Amministratori entro 60 sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell’art.2532 del C.C.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli Amministratori. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto quando saranno andate a buon fine le obbligazioni esistenti della società al momento dell’accoglimento del recesso per i rapporti sociali.
3. in caso di esclusione del Socio
Il Socio è escluso dalla Società, ferme restando le ipotesi previste dalla legge:
a) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 8;
b) quando sia stato dichiarato fallito o ammesso alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata.
c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
e) nei casi previsti dall’art.2286 C.C.
f) nei casi previsti dall’art.2288 primo comma, C.C.
La cessazione del vincolo sociale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi dell’art. 2533 C. C.
Articolo 10 Effetti della cessazione del vincolo sociale.
La cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa, tenuto in debita considerazione lo scopo mutualistico della Società, non attribuisce diritto alcuno al Socio alla restituzione delle somme versate a titolo di partecipazione al fondo rischi. Il rimborso delle azioni possedute avverrà in conformità alle prescrizioni dell’art.2535 C.C., previa verifica della sussistenza di eventuali debiti di sottoscrizione e, laddove sussistenti, per differenza. Quanto alle fidejussioni prestate, il Socio cessato maturerà il diritto alla restituzione dopo la definizione dei finanziamenti - contratti anche dagli altri Soci – che dovessero essere in corso al momento della risoluzione del vincolo sociale, previa deduzione degli eventuali esborsi cagionati dalle insolvenze denunciate dagli istituti di credito convenzionati e, in ogni. caso, dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi da tale data.
Articolo 11 Patrimonio sociale.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna dal valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) o multipli. Ciascun socio potrà essere titolare di tante quote il cui valore nominale non sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.
b) dalle riserve;
c) dall’ammontare dei fondi rischi;
d) dall’ammontare del fondo costituito dalle tasse di ammissioni versate;
e) dagli eventuali contributi erogati da Enti pubblici e privati e da Associazioni a titolo di contributo a Fondo Rischi.
Articolo 12 Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e dei documenti a corredo in conformità alle prescrizioni di legge.
L’eventuale eccedenza attiva è destinata a riserva ordinaria, salva la facoltà degli Amministratori di costituire con la riserva ordinaria nuovi fondi rischi.
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