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Organigramma e Statuto - Pagina 2 PDF Stampa E-mail
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Organigramma e Statuto
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Art.4 - Convenzioni con le aziende di credito

Gli amministratori potranno stipulare convenzioni con una o più aziende di credito a fine di concordare la concessione ai propri soci di fidi e/o finanziamenti di qualsiasi genere o natura in regime di favore.

Le convenzioni dovranno essere informate ai seguenti principi:

a) il socio, che intende ottenere il fido alle condizioni convenute tra la banca e la società, dovrà rivolgersi a quest’ultima la quale provvederà ad inoltrare all’azienda di credito le domande ritenute meritevoli di esame, corredate dalle proprie osservazioni;

b) l’azienda di credito curerà  quindi l’istruttoria necessaria per la concessione del finanziamento in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari e potrà chiedere all’impresa interessata ogni documentazione ritenuta necessaria in aggiunta alle indicazioni ed ai documenti richiesti dal consorzio all’atto della presentazione della domanda;

c) il Consiglio di Amministrazione della società, ad istruttoria ultimata da parte dell’azienda di credito e su proposta di quest’ultima, deciderà insindacabilmente sulle domande di concessione di finanziamento; per la validità di tale deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti dell’organo predetto; la deliberazioni sono prese col voto della maggioranza di tutti i presenti;

d) la società, a garanzia dei finanziamenti concessi ai propri soci, rilascerà a favore della Banca propria fidejussione e costituirà in cauzione presso la Banca stessa un fondo rischi; o, in alternativa, ferma restando la costituzione in cauzione presso la Banca dì un fondo rischi, farà rilasciare da ciascuna  impresa consociata direttamente a favore della Banca una fidejussione;

e) qualora la Banca debba avvalersi della fideiussione prestatale dalla società o delle fideiussioni prestatele in alternativa dalle singole consociate, dovrà preventivamente darne comunicazione scritta alla società, la quale provvederà a ripartire, proporzionalmente tra i soci, l’onere del socio insolvente, nei limiti della responsabilità fideiussoria di ciascun socio;

f)  la convenzione conclusa con la Banca dovrà avere una durata limitata, altrimenti tale convenzione dovrà prevedere il diritto di recesso a favore della società cooperativa.

La concessione di fidi da parte della società è, altresì, soggetta alle seguenti modalità e condizioni:

1)      l’importo unitario massimo dei finanziamenti a breve termine garantibili dal Confidi per ciascuna impresa sarà deliberato discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione ma non potrà essere superiore a 20 (venti) volte l’ammontare delle fidejussioni e del concorso a fondi rischi prestando da ciascuna azienda e dell’eventuale quota parte delle fidejussioni e dei contributi a fondo rischi prestati dalla regione e da altri enti pubblici e privati in proporzione all’apporto dei soci.

Ove si tratti invece di finanziamenti tipologicamente diversi (ad esempio a medio termine, leasing, factoring, consolidamento) il predetto moltiplicatore non potrà essere superiore a 30 (trenta) volte.

Ai soli fini dell’accesso alle agevolazioni regionali l’importo unitario dei finanziamenti a ciascun socio garantibile non potrà superare il limite massimo previsto dalla legge vigente al momento della concessione del finanziamento. Analogamente le garanzie concesse non potranno superare il limite previsto dalla legge vigente.

Per la parte eccedente il limite di legge e/o per le imprese ubicate al di fuori del territorio regionale, potranno essere costituiti separati fondi rischi;

2)      il totale dei finanziamenti garantibili a breve termine in favore di tutti i soci sarà pari ad un massimo di 20 (venti) volte l’ammontare complessivo del fondo rischi e del monte fidejussioni in essere. Nell’ipotesi, invece, dei finanziamenti tipologicamente diversi (di cui al precedente punto 1), i predetti moltiplicatori saranno pari ad un massimo di 30 (trenta) volte.

La percentuale di rischio da far gravare sulla garanzia consorziale per ogni singolo finanziamento garantito non potrà essere superiore all’80% (ottanta per cento).

Nel caso della gestione dei Fondi Speciali Antiusura di cui all’art.15 della L.108/96 le garanzie potranno essere concesse  nei limiti della legge.

Nel determinare le condizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà far sì che si tenga conto del rapporto fondi rischi -  monte fidejussioni nonché delle capacità patrimoniali e delle attitudini imprenditoriali delle imprese, in cui favore vengono concesse le fidejussioni.

Per la concessione delle operazioni in cogaranzia e contro garanzia con il Consorzio fidi di secondo grado, la procedura di cui ai precedenti commi potrà essere integrata dalle disposizioni, regolamenti, e relative convenzioni.

Per le operazione in cogaranzia e controgaranzia con il consorzio fidi di secondo grado, inoltre, la garanzia concessa dal Consorzio di primo grado non potrà essere superiore all’80% (ottanta per cento).

Gli importi come sopra indicati determinati ai fini delle agevolazioni di cui alla normativa regionale, potranno variare in conformità alle prescrizioni della normativa regionale di riferimento tempo per tempo vigente.

Art.5) - Soci

Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge è illimitato.

Possono essere soci tutte le piccole e medie imprese come definite dal comma 8 dell’art. 13 della legge 326 del 24 novembre 2003 e più precisamente le imprese del settore industriale, commerciale, del turismo, dei servizi, nonché le imprese artigiane ed agricole e tutte le p.m.i. ed i soggetti previsti dalla norme regionali e nazionali tempo per tempo vigenti.

Al Confidi possono altresì aderire anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese purché complessivamente non rappresentino più dì 1/6 (un sesto) delle imprese socie.

In particolare le piccole e medie imprese come sopra individuate, aventi sede legale e/o insediamenti produttivi nella provincia di Trapani o nel territorio della Regione Siciliana che usufruiscono delle agevolazioni della Regione Sicilia dovranno rispettare le caratteristiche ed i parametri previsti dalla normativa regionale tempo per tempo vigente.

Possono sostenere l’attività del consorzio anche l’associazione degli industriali di Trapani, enti pubblici e privati, istituti di credito ed imprese che pur non fruendo dei servizi della società stessa concorrano al conseguimento delle sue finalità.

Gli enti sostenitori non assumono la veste di soci ne fruiscono delle attività sociali; possono invece sostenere l’attività consortile attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni.

L’ammissione al consorzio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

L’aspirante socio deve dichiarare di possedere i requisiti per l’ammissione a socio, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata  all’interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, motivare e comunicare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione al socio.

Qualora la domanda non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione l’aspirante socio può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza di pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio  i  Amministrazione  può subordinare le delibere  di ammissione al socio alla concessione della garanzia sulle linee di credito.

Ciascun nuovo socio dovrà versare la somma di € 500,00 (cinquecento virgola zero)  o multiplo per ciascuna azione, oltre l’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea ai sensi dell’art.2528, 2 comma c.c. oltre la tassa di ammissione che sarà determinata dal Il Consiglio di Amministrazione in base alla situazione economica, finanziaria del consorzio.

Inoltre, il socio, che usufruirà del credito sarà tenuto a versare ogni anno una somma che verrà stabilita dal il Consiglio di Amministrazione per fondo spese gestione del Consorzio.

Ciascuna impresa partecipante quale socio ordinario, successivamente alla propria ammissione e previa quantificazione delle linee di credito e delle relative garanzie concesse secondo le modalità previste al precedente art.4 è tenuta, altresì, a rilasciare, direttamente, o a mezzo del suo titolare o legale rappresentante, alla società, o, a richiesta della società stessa, direttamente alle aziende di credito con le quali saranno stipulate le convenzioni, una o più fidejussione per un importo complessivo pari ad 1 (uno) volta e mezzo la quota di partecipazione a fondi rischio versata ai sensi del successivo art.6. In merito al rapporto fra fondi rischi e impegno fidejussorio, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni regionali si fa riferimento alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Art.6 - Fondi rischi

Al fine di garantire le operazioni di finanziamento compiute dai soci - per suo tramite - con le Banche società leasing ed istituti di credito convenzionati, in seno al consorzio verranno costituiti uno o più fondi rischi ai quali si attingerà, prima di escutere le fidejussioni, per coprire eventuali perdite denunciate dagli istituti di credito.

Alla costituzione e all’incremento del fondo rischi depositato in conti fruttiferi o in titoli di stato o garantiti dallo stato ovvero in titoli obbligazionari di larga diffusione emessi da istituzioni bancarie o da Società quotate in Borsa compresi i servizi di investimento - prevalentemente di carattere obbligazionario - offerti da primarie Banche e Società di gestione del risparmio con elevato rating, affluiscono:

a) gli stanziamenti effettuati dai Soci  aderenti e partecipanti nella misura minima prevista di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

b) l’eventuale accantonamento che sarà stabilito nelle convenzioni bancarie;

c) l’integrazione prevista da eventuali leggi regionali e nazionali;

d) in obbligo alle disposizione della L.R. 11/2005 gli interessi maturati sui fondi rischi integralmente per la parte relativa all’apporto regionale;

e) gli  eventuali contributi di privati, aziende, associazioni enti e Amministrazioni pubbliche erogati in favore della Società ove espressamente destinati ai “fondo rischi”;

f)  gli utili di esercizio destinati ai fondi rischi dall’Assemblea dei Soci.

Ove richiesto si potranno prevedere fondi rischi diversificati per l’affluenza di integrazioni regionali facenti capo ai diversi Assessorati Regionali ovvero per la garanzia a quelle imprese che non usufruiscono delle agevolazioni regionali.

Qualora il Fondo Rischi non risulti sufficiente a ripianare nella misura percentuale prevista convenzionalmente le insolvenze delle singole imprese associate, accertate e comunicate dalle banche, l’eventuale eccedenza di queste è proporzionalmente ripartita tra tutti i prestatori delle fidejussioni.

Questi sono tenuti, a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione, a versare le proprie quote - nei limiti della fidejussione prestata - entro il termine di novanta giorni dalla predetta richiesta.

In ipotesi di incapienza del fondo rischi, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare il moltiplicatore di cui al punto 1 dell’articolo 4, in base alle esigenze di ricostituzione del fondo rischi, e quindi imporre alle imprese associate, che intendano mantenere l’affidamento garantito, di concorrere alla ricostituzione del fondo rischi mediante il versamento delle somme e delle fideiussioni necessarie al rispetto dei nuovi parametri così determinati.

Le imprese che usufruiranno della garanzia, cogaranzia o controgaranzia del Confidi di secondo grado, al quale il Confidi di primo grado aderisce, saranno tenute a costituire le garanzie relative alle suddette operazioni secondo le relative disposizioni di legge e statutarie.



 

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